Società Organismi Attestazione (SOA): Dall’ANAC nuove indicazioni interpretative

Il Presidente dell’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) Raffaele Cantone ha pubblicato il 3 agosto 2016 un Comunicato relativo al “Sistema unico di quali...

09/08/2016

Il Presidente dell’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) Raffaele Cantone ha pubblicato il 3 agosto 2016 un Comunicato relativo alSistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; ulteriori indicazioni interpretative a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs n. 50/2016”.

Nel comunicato, il Presidente Cantone precisa che con il precedente Comunicato del 31 maggio 2016 (“Criticità Codice dei contratti d.lgs. 50/2016”) e con le Faq allegate al Comunicato dell’ 8 giugno 2016 sono state affrontate le prime questioni interpretative relative al sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, connesse all’entrata in vigore del nuovo Codice ei contratti (d.lgs n. 50/2016) e relative all’individuazione della disciplina applicabile, nelle more dell’approvazione delle Linee guida, previste dall’art. 83 del Nuovo Codice stesso.
Alcune Società Organismo di Attestazione (SOA), però, hanno evidenziato il permanere di ulteriori problematiche, sempre connesse a questa “fase transitoria”, in particolare riferite alla vigenza o meno di alcune disposizioni normative e alle conseguenze della eventuale vacatio legis che ne sarebbe derivata.

Le problematiche sollevate  si riferiscono:    

  1. all’avvalimento nel sistema unico di qualificazione;  l’art. 88 del d.p.r. 207/2010 regolava la qualificazione delle imprese attraverso l’istituto dell’avvalimento finalizzato al conseguimento dell’attestazione dell’impresa ausiliata, richiamando, però, l’art. 50 del d.lgs. 163/2006, norma quest’ultima abrogata e non riproposta espressamente nel Nuovo Codice;
  2. alle lavorazioni ricadenti nelle cosiddette categorie variate; i commi 12-bis, 14-bis e 15 dell’art. 357, del d.p.r. 207/2010, regolavano le modalità di riemissione dei certificati di esecuzione lavori, affidati ed eseguiti sulla base della declaratoria delle categorie di opere generali e specializzate contemplata dall’allegato A del d.p.r. 34/2000, poi modificata dall’allegato A del d.p.r. 207/2010 (per le cosiddette categorie variate); in base a tali disposizioni le imprese potevano esercitare la facoltà di ottenere la riemissione dei CEL, con il riconoscimento delle nuove categorie di qualificazione equivalenti, introdotte dal d.p.r. 207/2010, secondo l’allegato B1 (Certificato di esecuzione lavori ex art. 357, comma14 e 15, del Regolamento) richiamato dagli articoli del d.p.r. citato;
  3. alla dimostrazione dei requisiti dell’idonea direzione tecnica;  il comma 23, dell’art. 357, del d.p.r. 207/2010 prevedeva che i soggetti che, alla data di entrata in vigore del d.p.r. 34/2000, svolgevano la funzione di direttore tecnico, potevano conservare detto incarico presso la stessa impresa, pur non essendo in possesso dei requisiti abilitativi, previsti dall’art. 87, comma 2, del medesimo d.p.r. 207/2010, che stabilisce i titoli di studio ovvero la pregressa esperienza professionale;
  4. alla possibilità di estendere al decennio il periodo documentabile per la dimostrazione dei requisiti; il Nuovo Codice dei contratti ha abrogato anche la previsione contenuta all’art. 253, comma 9-bis, d.lgs. 163/2006 - come, da ultimo, modificata dall’art. 7, comma 2, lettera a), del decreto legge del 30 dicembre 2015 n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21 -  che consentiva alle imprese richiedenti l’attestazione di far valere, ai fini della dimostrazione dei requisiti minimi d’ordine speciale, l’arco temporale decennale, anziché quello quinquennale, ordinariamente previsto dall’art. 83 del d.p.r. 207/2010.

Nel comunicato allegato i chiarimenti forniti dal Presidente Cantone in merito alle 4 problematiche sopra evidenziate.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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