Società tra professionisti, le valutazioni del Ministero di Giustizia alle osservazioni del CdS

Dopo il Parere n. 3127 con il quale il Consiglio di Stato ha esaminato lo "Schema di regolamento in materia di società per l'esercizio di attività profession...

01/08/2012
Dopo il Parere n. 3127 con il quale il Consiglio di Stato ha esaminato lo "Schema di regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183", l'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia ha risposto puntualmente alle criticità messe il luce dai giudici di Palazzo Spada.

Entriamo nel dettaglio.
Art. 2 - Ambito di applicazione
Il parere del CdS ha ritenuto superfluo il comma 2 che puntualizza la non applicabilità del regolamento alle associazioni professionali e alle società tra professionisti costituite secondo i modelli vigenti. L'Ufficio Legislativo del Ministero ha ritenuto di poter accogliere quanto affermato dal CdS e previsto l'eliminazione del comma 2, lasciando all'interprete la valutazione sulla portata applicativa della disciplina in tema di Società tra professionisti.

Art. 3 - Conferimento dell'incarico
Il CdS ha suggerito l'eliminazione del comma 1 o la sua riformulazione in modo da esplicitare che l'attuazione del principio espresso dalla fonte primaria si sostanzia attraverso l'imposizione di una serie puntuale di obblighi informativi in capo alla società. L'UL ha ritenuto meritevole di accoglimento il suggerimento del CdS in merito alla riformulazione del comma 1 in chiave esplicativa.

Art. 4 - Obblighi di informazione
In riferimento al comma 2, il CdS ha ritenuto auspicabile l'opportunità di prevedere che la STP debba consegnare al cliente anche l'elenco scritto dei soci di capitale al fine di verificare situazioni di conflitto di interessi tra società e cliente. In tal senso, l'UL pur ritenendo possa essere un eccesso di adempimenti informativi, ha accolto il suggerimento del CdS e previsto che la società debba consegnare al cliente anche l'elenco dei soci capitalisti.
Il CdS ha, inoltre, ritenuto di dover prevedere che anche l'atto con cui la società designa il singolo professionista sia comunicato per iscritti al cliente (ove questo non abbia scelto direttamente il professionista). Su questo punto l'UL non ha ritenuto di dover accogliere l'indicazione del CdS, ammettendo che tale comunicazione risulta essere superflua. Si è infatti ritenuto un inutile aggravio degli obblighi informativi, ove il cliente abbia rimesso consapevolmente alla STP a scelta al suo interno del professionista che è chiamato ad eseguire l'incarico.

Art. 5 - Esecuzione dell'incarico
Il CdS ha suggerito di chiarire che la possibile collaborazione di sostituti e ausiliari del professionista nell'esecuzione dell'incarico debba essere circoscritta solo a particolari attività, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili. In caso, inoltre, di sostituzione o collaborazione per lo svolgimento di attività professionali di maggior rilievo ed ampiezza, va garantito l'assolvimento dell'obbligo d'informazione preventiva prevista dall'art. 4. L'UL ha condiviso le considerazioni del CdS che possono essere prese in considerazione per l'ampliamento della regolamentazione dell'esecuzione della prestazioni. Ha accolto parzialmente l'opzione suggerita nella parte in cui è chiesto di chiarire che la sostituzione professionale sia possibile solo in relazioni ad attività che siano connotate da sopravvenute esigenze non prevedibili. L'UL ha ritenuto troppo vincolante il limite anche all'utilizzazione della collaborazione di ausiliari (normalmente coadiuvanti l'attività professionale).

Art. 6 - Incompatibilità
L'UL ha accolto i suggerimenti del CdS, specificando che costituisce causa di incompatibilità per i soci capitalisti l'aver subito condanne penali per una pena pari o superiore a 2 anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione ed ampliando le ipotesi di incompatibilità alla condizione del professionista che non sia più iscritto all'albo per motivi disciplinari e che intenda partecipare ad una STP come socio capitalista. Ha accolto anche l'indicazione di aggiungere ai requisiti di onorabilità dei soci di capitale, la mancata sottoposizione a misure di prevenzione personali o reali applicate in primo grado. Viene accolta, infine, l'estensione delle incompatibilità previste per i soci capitalisti persone fisiche agli amministratori delle società che intendano acquisire la qualità di soci delle STP.

Art. 7 - Iscrizione nel registro delle imprese
Su questo articolo, il CdS ha avanzato due problematiche principali relative a:
  • l'esigenza di chiarire come la prevista incompatibilità di partecipare a più STP possa essere rilevata anche dalle risultanze delle iscrizioni all'albo delle STP - Sul punto vi è la totale condivisione dell'UL;
  • la necessità di delineare le modalità procedimentali e temporali attraverso le quali l'eventuale accertata situazione di incompatibilità debba essere rimossa e quali altre conseguenza si determinano (anche in via disciplinare) in capo alle società e al singolo professionista - Sul punto l'UL ha condiviso l'esigenza di individuare le modalità procedimentali volte ad accertare e rimuovere la situazione di incompatibilità. Nonostante questo, si è escluso che si possa individuare un obbligo del notaio di accertare e rilevare l'incompatibilità. Parimenti, è ritenuto non condivisibile il suggerimento del CdS relativo alla disciplina di incompatibilità delle conseguenze che il verificarsi della situazione di incompatibilità comporta. Non resta che prevedere la previsione di sanzione disciplinare, regolata dall'ordinamento professionale, nel caso di mancato rilievo della causa di incompatibilità o di una sua mancata rimozione.

Art. 12 - Regime disciplinare della società
L'UL ha accolto le osservazioni del CdS nei seguenti limiti:
  • chiarire che il professionista rimane vincolato al proprio codice deontologico;
  • chiarire, nel dettaglio normativo, che la società risponde come tale alle regole deontologiche dell'ordine nel cui albo è iscritta (quello dell'attività professionale "principale");
  • chiarire che la responsabilità disciplinare della STP concorre a quella del socio professionista (anche se iscritto ad altro albo rispetto a quello della società) nel solo caso di violazione deontologica ricollegabile a direttive impartite dalla società.

Da rilevare che, nell'analisi l'UL ha tenuto in considerazione la principale osservazione degli Ordini che chiedevano l'iscrizione della società a ciascuno degli albi ordinistici cointeressati. L'UL ha evidenziato che il CdS ha accolto l'impostazione del regolamento che prevedeva l'iscrizione all'albo dell'attività prevalente.

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