Soggetti aggregatori, dall'ANCI la guida per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori

Successivamente alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dei due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 11/11/2014 e 14/11/2015 recanti, rispet...

27/01/2015
Successivamente alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dei due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 11/11/2014 e 14/11/2015 recanti, rispettivamente, "Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, insieme con il relativo elenco recante gli oneri informativi" e "Istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente ai relativi elenchi recanti gli oneri informativi" (leggi news), l'Anci (Associazione nazionale comuni italiani) ha pubblicato lo schema di convenzione per gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori in attuazione di accordo tra Comuni non capoluogo in base all'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 (come riformulato dall'art. 9, comma 4 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014) e la relativa guida.

L'articolo 33, comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 stabilisce che i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
La stessa disposizione prevede che, in alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

L'art. 23-ter del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in l. 11 agosto 2014, n. 114 ha definito la tempistica applicativa delle disposizioni contenute nell'art. 33,. Comma 3-bis del Codice dei contratti pubblici, prevedendo che:
  • esse entrano in vigore il 1º gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1º luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori, stabilendo anche che sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso;
  • esse non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122 (comma 2);
  • i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.

Al fine di consentire ai Comuni non capoluogo di sviluppare in modo coerente alle previsioni del Codice dei contratti i modelli organizzativi del c.d. "accordo consortile", è stato elaborato uno schema di convenzione, proposto in allegato, che fornisce alle amministrazioni una serie di indicazioni operative.
Lo schema può essere adattato in relazione alle specificità di contesto (anche a fronte delle particolari previsioni di alcune leggi regionali nelle Regioni a Statuto speciale), nonché nell'ipotesi in cui sia utilizzato per definire l'esercizio della funzione nell'ambito del rapporto istituzionale dell'Unione di Comuni.

L'utilizzo dello schema di convenzione può determinare problematiche applicative, in ragione delle differenti situazioni di contesto.
Per consentire ai Comuni di risolvere eventuali criticità, ANCI ed IFEL hanno istituito un gruppo di lavoro per rispondere ai quesiti che verranno eventualmente posti. I quesiti devono essere inviati a: olivieri@anci.it
Le risposte ai quesiti saranno periodicamente pubblicate sul sito ANCI.

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