Sopralluogo obbligatorio nelle procedure negoziate, nuovi chiarimenti dall'ANAC

La scelta di prevedere il sopralluogo obbligatorio preliminare, ossia in un momento antecedente alla fase di gara (e quindi alla formulazione delle offerte) ...

30/07/2018

La scelta di prevedere il sopralluogo obbligatorio preliminare, ossia in un momento antecedente alla fase di gara (e quindi alla formulazione delle offerte) non è legittima.

Lo ha chiarito l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con il comunicato del Presidente Raffaele Cantone del 18 luglio 2018 recante "Indicazioni alle stazioni appaltanti sul tema del sopralluogo obbligatorio nella fase della manifestazione di interesse nelle procedure negoziate" con la quale ha risposto alle richieste di chiarimento in merito al tema del sopralluogo obbligatorio nelle procedure negoziate.

In particolare, sono stati segnalati all'Anticorruzione dei casi in cui nelle procedure negoziate le stazioni appaltanti prevedono, a carico degli operatori economici, l’effettuazione del sopralluogo quale tassativa condizione da soddisfare già nella preliminare fase della manifestazione di interesse (es. a seguito di avviso di indagine di mercato), ai fini dell’eventuale invito alla procedura di gara.

L'ANAC ha chiarito che il sopralluogo obbligatorio è ammissibile, in termini generali, laddove l’oggetto del contratto abbia una stretta e diretta relazione con le strutture edilizie. L’articolo 79, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) contempla la circostanza che i termini di ricezione delle offerte tengano conto dell’eventualità che le stesse possano essere presentate soltanto previa visita dei luoghi di pertinenza per l’esecuzione dell’appalto.

L'ANAC di Cantone ha dunque risposto alle richieste degli operatori affermando che la scelta di prevedere il sopralluogo obbligatorio preliminare, ossia in un momento antecedente alla fase di gara (e quindi alla formulazione delle offerte) non è legittima, in quanto:

  • fuoriesce dal perimetro applicativo della disposizione recata dal predetto articolo 79, comma 2, che collega il sopralluogo alla formulazione delle offerte;
  • determina, in violazione dei principi di proporzionalità e libera concorrenza, un significativo ostacolo per gli operatori economici, sotto il profilo organizzativo e finanziario, alla competizione per l’affidamento degli appalti pubblici, considerata peraltro la possibilità che gli operatori economici non ricevano l’invito o decidano comunque di non presentare offerta.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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