Sostituzione caldaia e detrazione fiscale 50% o 65% (ecobonus): SCIA, CILA o edilizia libera?

Per la sostituzione di una caldaia con una a condensazione e l’accesso alle detrazioni fiscali previste per l’ecobonus serve fare SCIA o CILA?

di Redazione tecnica - 25/11/2020

Vorrei sostituire la mia caldaia e fruire della detrazione fiscale del 50% o del 65% prevista gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. Serve la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), una comunicazione asseverata di inizio lavori (CILA) oppure posso procedere senza alcuna autorizzazione/comunicazione?

Sostituzione caldaia e detrazione fiscale 50% o 65% (ecobonus): la domanda alla posta di LavoriPubblici.it

È la nuova domanda arrivata in redazione che riguarda le detrazioni fiscali previste per la casa dall’art. 16-bis del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (c.d. TUIR) ed in particolare per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Rileviamo subito che la detrazione è ammessa nel caso di sostituzione di una caldaia con una a condensazione in classe A che possieda un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n. 811/2013. In questo caso è possibile scaricare il 50% dei costi sostenuti. Se oltre alla sostituzione della caldaia si prevede l'installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, la detrazione cresce al 65%.

Ricordiamo che allo stato attuale la detrazione fiscale del 50% o 65% spetta fino al 31 dicembre 2020 ma è ormai certa la sua proroga al 2021.

Sostituzione caldaia e detrazione fiscale 50% o 65% (ecobonus): quale titolo edilizio serve?

Andando adesso al cuore della domanda, occorre ricordare:

  • l'art. 3, comma 1, lettera a) che definisce gli "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
  • l’art. 6, comma 1, lettera a-bis) (introdotta dall'art. 3 del D.Lgs. n. 222/2016) del DPR n. 380/2001 afferma che:
    Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
    ….a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw

Gli impianti tecnologici esistenti definiti all'art. 3, comma 1, lettera a) sono quelli di quelli di riscaldamento, elettrico, gas cottura, idrico sanitario, canna fumaria, condizionamento e ricambio dell'aria, mentre gli interventi edilizi di riparazione, rinnovamento e sostituzione sono quelli (ad esempio) di:

  • ricostruzione, rinnovamento e sostituzione di pavimenti interni ed esterni;
  • rifacimento, riparazione e tinteggiatura pareti interne ed esterne;
  • sostituzione, rinnovamento e riparazione infissi interni ed esterni e inferriate o altri sistemi anti intrusione;
  • riparazione sostituzione e rinnovamento di grondaie, tubi e pluviali;
  • riparazione, integrazione ed efficientamento di impianti elettrici, gas, igienico e idro-sanitario.

Ricordiamo, pure, che gli interventi di manutenzione ordinaria (come previsto nella Tabella A allegata al D.Lgs. n. 222/2016) vanno in edilizia libera.

In definitiva, rispondendo alla domanda, possiamo dire che la sostituzione di una caldaia non necessita di segnalazine certificata di inizio attività o di comunicazione di inizio lavori asseverata, essendo un intervento di manutenzione ordinaria che va in edilizia libera.

Sostituzione caldaia e detrazione fiscale 50% o 65% (ecobonus): la comunicazione all’Enea

Ciò premesso, è necessario rispettare alcuni adempimenti previsti dalla norma tra i quali comunicazione all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori. La comunicazione dovrà avvenire telematicamente utilizzando l’apposito sito web da cui si invierà la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E o F del decreto attuativo (D.M. 19 febbraio 2007). La scheda deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando l’importo per le spese professionali e quello utilizzato per il calcolo della detrazione.

Sostituzione caldaia e detrazione fiscale 50% o 65% (ecobonus): la dichiarazione sostitutiva

Ricordiamo pure che nel caso di interventi che vanno in edilizia libera non è prevista alcuna abilitazione amministrativa ma occorre una dichiarazione sostitutiva in cui indicare:

  • i dati anagrafici del contribuente (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);
  • la dichiarazione di consapevolezza sulle sanzioni previste e sulla decadenza dei benefici ai sensi degli artt. 75 e del DPR n. 445/2000 in caso di false dichiarazioni;
  • gli estremi catastali dell'immobile (foglio, particella, subalterno e categoria);
  • la data di inizio dei lavori;
  • una dichiarazione che gli interventi rientrano tra quelli previsti per la fruizione della detrazione fiscale.

Sostituzione caldaia e detrazione fiscale 50% o 65% (ecobonus): la documentazione da conservare

Di seguito la documentazione che il contribuente deve conservare in caso di controlli:

  • originale della documentazione inviata all’ENEA, debitamente firmata;
  • fatture relative alle spese sostenute;
  • ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
  • ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

Sostituzione caldaia e detrazione fiscale 50% o 65% (ecobonus): come fare i pagamenti

Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale (anche "on line") e che lo stesso sia "parlante" ovvero riporti:

  • la causale del versamento con il riferimento alla norma (per l'ecobonus: art. 1, commi 344-347, Legge n. 296/2006, n. 296);
  • codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Esempio causale: Sostituzione caldaia a condensazione classe A, detrazione 50%, art. 1, commi 344-347, Legge n. 296/2006, n. 296 - Pagamento fattura X del GG/MM/AAAA a favore di Y P.IVa W codice fiscale Z”

Per i bonifici effettuati online, accedendo alla piattaforma della propria banca è possibile scegliere se effettuare:

  • bonifico;
  • bonifico per agevolazione fiscale.

È necessario scegliere quest'ultimo e compilare i campi relativi a:

  • dati del beneficiario
  • dati del bonifico
  • ordinante
  • causale (inserire i dati della fattura)
  • tipo di agevolazione;
  • codice fiscale/Partita IVA del beneficiario;
  • codice fiscale del fruitore dell'agevolazione.

Nel campo "tipo di agevolazione" sarà possibile scegliere tra le seguenti voci:

  • Ristrutturazione
  • Risparmio energetico
  • Acquisto mobilio per la ristrutturazione
  • Interventi antisismici
  • Bonus facciate
  • Interventi superbonus

Per la fruizione delle detrazioni fiscali del 50% / 65% previste per gli interventi di risparmio energetico, è necessario scegliere la voce "Risparmio energetico".

Sostituzione caldaia e detrazione fiscale 50% o 65% (ecobonus): sconto in fattura e cessione del credito

Ricordiamo, infine, che l'art. 121 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto per gli anni 2020 e 2020 la possibilità di optare, in luogo all'utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento delle spese, alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto in fattura, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati;
  • per la cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

Tra gli interventi per i quali si può optare per sconto in fattura e cessione del credito sono stati inseriti anche quelli di efficienza energetica indicati nell'articolo 14 del D.L n. 63/2013 quali, ad esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici, e quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico (ecobonus).

Quindi, nel caso di sostituzione di un impianto di riscaldamento è possibile utilizzare direttamente in 10 anni la detrazione fiscale oppure optare per le due alternative di sconto in fattura e cessione del credito.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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