Start-Up innovative, in Gazzetta le modalità di attuazione degli incentivi all'investimento

Definite le modalità di attuazione delle agevolazioni fiscali previste per gli investimenti in start-up innovative dall'art. 29 del decreto-legge 18 ottobre ...

13/04/2016

Definite le modalità di attuazione delle agevolazioni fiscali previste per gli investimenti in start-up innovative dall'art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

È stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 11/04/2016, n. 84 il Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 25 febbraio 2016 recante "Modalità di attuazione dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative".

Ricordiamo che con l'art. 29 del D.L. n. 179/2012 è stata prevista un detrazione sul reddito delle persone fisiche per un importo pari al 19% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative.

Soggetti interessati

Le agevolazioni si applicano ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al titolo I del Tuir, nonché ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società di cui al titolo II dello stesso Tuir, che effettuano un investimento agevolato in una o più start-up innovative nei quattro periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012.

L'investimento agevolato può essere effettuato indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative; tuttavia, nel caso di investimenti effettuati per il tramite delle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, le agevolazioni spettano in misura proporzionale agli investimenti effettuati nelle start-up innovative da tali società, come risultanti dal bilancio chiuso relativo all'esercizio in cui è effettuato l'investimento agevolato.

Agevolazioni fiscali

I soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche possono detrarre dall'imposta lorda, un importo pari al 19% dei conferimenti rilevanti effettuati, per importo non superiore a euro 500.000, in ciascun periodo d'imposta 2013, 2014, 2015 e 2016. Per i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice l'importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili e il limite di cui al primo periodo si applica con riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla società.

Qualora la detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, l'eccedenza può essere portata in detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

Le agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a euro 15.000.000 per ciascuna start-up innovativa. Ai fini del calcolo di tale ammontare massimo rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla start-up innovativa nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo.

Condizioni per beneficiare dell'agevolazione fiscale

Le agevolazioni spettano a condizione che gli investitori ricevano e conservino:

  • una certificazione della start-up innovativa che attesti di non avere superato i limiti previsti dal decreto, ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta la deduzione o detrazione, da rilasciare entro sessanta giorni dal conferimento ovvero, per i conferimenti effettuati a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° luglio 2014 e fino alla data di entrata del decreto, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
  • copia del piano di investimento della start-up innovativa, contenente informazioni dettagliate sull'oggetto della prevista attività della medesima start-up innovativa, sui relativi prodotti, nonché sull'andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti;
  • per gli investimenti effettuati, una certificazione rilasciata dalla start-up innovativa attestante l'oggetto della propria attività.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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