SuperSismabonus acquisti: il Fisco sulla cessione del credito d'imposta

Le imprese di costruzione o ristrutturazione possono acquistare il credito fiscale maturato dagli acquirenti del case antisismiche da loro realizzate?

di Redazione tecnica - 18/03/2021

L'art. 119, comma 4 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) ha elevato al 110% la detrazione fiscale spettante per gli interventi di riduzione del rischio sismico (Sismabonus) di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies dell'art. 16 del decreto-legge n. 63/2013.

Sismabonus acquisti: nuovo interpello all'Agenzia delle Entrate

Sul cosiddetto Sismabonus acquisti (comma 1-septies) è arrivato un nuovo interpello a cui l'Agenzia delle Entrate ha fornito la risposta n. 190 del 17 marzo 2021. In particolare, l'istante, un'impresa di costruzione, vorrebbe riacquistare dal suo cliente il credito d'imposta maturato per l'acquisto di una casa antisismica per il quale sono stati versati acconti prima dell'1 luglio 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Rilancio).

Al riguardo, l'istante ha fatto presente:

  • che l'appartamento oggetto del contratto di compravendita è stato realizzato a seguito di «un intervento di ristrutturazione edilizia, con demolizione e successiva ricostruzione, che ha comportato l'adozione di misure antisismiche fiscalmente agevolabili secondo quanto disposto dall'articolo 16 bis, comma 1, lettera del Testo unico delle imposte sui redditi»;
  • a seguito di tale intervento da "un edificio unifamiliare" sono state ricostruite 5 unità abitative;
  • la data di inizio delle procedure autorizzatorie è successiva all'1 gennaio 2017 ma anteriore all'1 maggio 2019 e l'asseverazione di cui all'articolo 3 del D.M. n. 58 del 2017 è stata presentata in data nel 2020;
  • la stipula del rogito è avvenuta nel 2020;
  • la demolizione e ricostruzione è stata realizzata sulla base di un permesso di costruire e una SCIA di variante in corso d'opera;
  • successivamente è stata presentata la Segnalazione Certificata per l'Agibilità parziale asseverata da parte del Direttore dei Lavori, ai sensi dell'articolo 24 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;
  • è stata presentata l'asseverazione ai sensi del DM n. 58/2017 vigente al momento della presentazione del titolo edilizio.

Sismabonus acquisti: le domande

L'istante quindi chiede di sapere:

  • se l'acquirente possa dimostrare e aver diritto a beneficiare della detrazione fiscale per l'acquisto di un'unità immobiliare antisismica potenziata al 110% e successivamente cedere il proprio credito all'impresa costruttrice;
  • se l'aliquota del 110% va applicata alle spese documentate e sostenute a decorrere dall'1 luglio 2020;
  • se, nel caso di acconti versati sul prezzo prima del 1° luglio 2020, e qualora fosse possibile applicare l'aliquota di detrazione più alta pari al 110%, spetta all'acquirente la detrazione del 110% anziché quella inferiore dell'85% calcolata sull'importo massimo di 96.000,00 euro, posto che il prezzo corrisposto a saldo dopo il 01/07/2020 è superiore a detto limite di spesa massimo;
  • posto che l'impresa istante procederà alla vendita delle rimanenti 4 unità, se è necessario che la stessa presenti di nuovo il modello B e i correlati modelli B1 e B2 introdotti dal decreto del MIT del 6 agosto 2020 o se mantenga valore il precedente modello B, al fine di mettere i propri clienti nelle condizioni di poter beneficiare senza dubbio alcuno della detrazione del 110%.

Sismabonus acquisti: le risposte dell'Agenzia delle Entrate

Dopo aver chiarito i presupposti normativi previsti dal Decreto Rilancio e dal D.L. n. 63/2013, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che, con riferimento al primo quesito, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti, gli acquirenti delle case antisismiche possono beneficiare del Superbonus anche in presenza, come nel caso di specie, di un'asseverazione predisposta con il modello previgente.

Inoltre, nel rispetto di quanto disposto con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020 e 12 ottobre 2020, prot. n. 326047, l'istante potrà essere cessionario del relativo credito.

Per quanto concerne la fruizione dell'agevolazione, affinché gli acquirenti persone fisiche delle unità immobiliari possano beneficiare del Superbonus per l'acquisto di case antisismiche, è necessario che i requisiti sussistano nel periodo di vigenza della norma. Conseguentemente, è necessario che l'atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 30 giugno 2022. Inoltre gli acquirenti delle case antisismiche potranno fruire del Superbonus anche per gli acconti pagati dal 1° luglio 2020 (in quanto l'agevolazione a tale data è vigente), in applicazione del principio di cassa, a condizione tuttavia che il preliminare di acquisto sia registrato e che il rogito sia stipulato entro il medesimo termine del 30 giugno 2022.

Nel caso prospettato, l'acquirente ha versato gli acconti prima del 1° luglio 2020 e, pertanto, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio. Il contribuente, quindi, in linea di principio, ha la possibilità di far valere la detrazione degli importi versati in acconto o nel periodo di imposta in cui questi sono stati pagati o nel periodo di imposta in cui ha stipulato il rogito. Tuttavia, resta fermo che in relazione al predetto acconto non sarà possibile fruire del Superbonus, poiché come più volte precisato l'aliquota al 110% è applicabile esclusivamente alle spese sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio e fino al periodo di vigente della detrazione in esame.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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