Superbonus 110%: conferme dal Governo su impianto termico e limiti di spesa

Le ultime FAQ del Governo confermano il calcolo del limite di spesa per la sostituzione dell'impianto termico centralizzato

di Redazione tecnica - 21/01/2021

L'art. 119, comma 1, lettera b) del Decreto Rilancio prevede l'applicazione del superbonus all'intervento sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento.

Superbonus 110%: i limiti di spesa per la sostituzione dell'impianto termico

Lo stesso comma ha anche definito il limite di spesa applicabile per questa tipologia di intervento. È stato, infatti, previsto che la detrazione fiscale del 110% sia calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore:

  • a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
  • a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari;

ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;

In sostanza, nel caso di edifici con 8 unità immobiliari la spesa massima detraibile è di 8x20.000 euro = 160.000 euro. Nel caso di edifici con 10 unità immobiliari la spesa massima è 8x20.000 euro + 2x15.000 euro = 190.000 euro.

Superbonus 110% e limiti di spesa: anche per le unità non servite dall'impianto?

Una domanda arrivata spesso in redazione, a cui ha fornito risposta il Governo nel nuovo sito dedicato al Superbonus è "Nel caso di intervento sull'impianto termico centralizzato concorrono alla determinazione della spesa massima ammissibile anche le pertinenze non servite dall'impianto termico?".

La risposta del Governo è stata chiara e ha ricordato la prassi in materia di ecobonus e sismabonus, per le quali concorrono alla determinazione della spesa massima anche le pertinenze. In particolare, ai fini dell'applicazione della detrazione disciplinata dall'articolo 14, comma 2-quater del D.L. n. 63/2013 spettante per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dello stesso edificio ovvero diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e purché conseguano almeno la qualità media indicata nel decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015 ("Linee guida nazionali per la certificazione energetica"), su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, è stato specificato che l'ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione va calcolato tenendo conto anche delle eventuali pertinenze alle unità immobiliari.

In continuità con questo orientamento, è irrilevante la circostanza che le pertinenze fossero o meno servite dall'impianto termico.

Il Governo ha anche chiarito che la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale centralizzato che non è al servizio di tutte le unità immobiliari presenti nell'edificio in condominio può essere considerato intervento trainante per tutte le unità immobiliari che costituiscono l'edificio oggetto di intervento.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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