Superbonus 110% e Decreto 'Agosto': risolto il problema degli accessi autonomi e degli abusi edilizi

Superbonus 110%: il Decreto Agosto risolve i problemi relativi alla definizione di accesso autonomo e alla fruizione delle detrazioni in caso di abusi edilizi

di Redazione tecnica - 07/10/2020

Superbonus 110% e Decreto Agosto: le modifiche alla norma di rango primario

Ma i chiarimenti più importanti arrivano direttamente dal disegno di legge di conversione del D.L. n. 104/200 (c.d. Decreto Agosto), sul quale è arrivata la fiducia da parte del Senato e che modifica il Decreto Rilancio chiarendo definitivamente due aspetti fondamentali per la fruizione del superbonus 110%:

  • la definizione di accesso autonomo dall’esterno;
  • la correlazione tra abusi edilizi e superbonus.

Superbonus 110% e Decreto Agosto: l'accesso autonomo dall'esterno

In riferimento all'accesso autonomo dall'esterno, il decreto Agosto aggiunge all’art. 119 del Decreto Rilancio, dopo il comma 1 il seguente:

1-bis. Ai fini del presente articolo, per ‘accesso autonomo dall’esterno’ si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva”.

Superbonus 110% e Decreto Agosto: la correlazione tra abusi edilizi e superbonus

Altra modifica fondamentale riguarda gli abusi edilizi. Come spesso abbiamo sottolineato, occorre verificare la regolarità urbanistico edilizia dell'unità immobiliare prima di imbarcarsi in lavori importanti che potrebbero non accedere alle detrazioni per qualche abuso edilizio.

Il Decreto Agosto aggiunge all'art. 119 del Decreto Rilancio il seguente comma:

13-ter. Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi”.

In sostanza, per la fruizione del Superbonus per le parti comuni il tecnico dovrà verificare lo stato di legittimità solo delle parti comuni e non anche delle relative unità immobiliari. Anche gli accertamenti dello sportello unico per l'edilizia dovranno essere riferiti alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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