Superbonus e Condominio: niente detrazione per l'amministratore

Il compenso pagato all’amministratore di condominio per le pratiche relative al superbonus 110% non rientra nella detrazione fiscale

di Redazione tecnica - 19/01/2021

Le spese sostenute dal condominio per pagare all'amministratore le attività ordinarie ed extra relative al superbonus rientrano nelle spese da portare in detrazione?

Superbonus e amministratore di Condominio

Ha risposto a questa domanda l'Agenzia delle Entrate con la sua rivista telematica FiscoOggi. La risposta ha chiarito un aspetto relativo alle spese che è possibile portare in detrazione fiscale per gli interventi edilizi che accedono al superbonus 110%.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate è analoga a quella già rilasciata per le altre detrazioni fiscali per i condomini. In particolare, è possibile portare in detrazione unicamente le spese strettamente collegate alla realizzazione degli interventi agevolati.

Superbonus: le spese da portare in detrazione

Rientrano nel bonus 110% tutte le spese sostenute per:

  • l’acquisto di materiali;
  • la progettazione;
  • le altre spese professionali connesse;
  • gli altri eventuali costi collegati alla realizzazione degli interventi.

Sono detraibili anche le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nonché delle attestazioni e delle asseverazioni tecniche.

Entrando nel dettaglio, con specifico riferimento alla riqualificazione energetica (ecobonus vecchio e 110%), la detrazione spetta per le spese relative a:

  • interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, purché detta trasmittanza non sia inferiore ai pertinenti valori di cui all’allegato E, comprensivi delle opere provvisionali e accessorie, attraverso:
    • fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
    • fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
    • demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo;
    • demolizione, ricostruzione o spostamento, anche sotto traccia, degli impianti tecnici insistenti sulle superfici oggetto degli interventi;
  • interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi, purché detta trasmittanza non sia inferiore ai pertinenti valori di cui all’Allegato E al Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020, attraverso:
    • miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
    • miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti con integrazioni e sostituzioni;
    • coibentazione o sostituzione dei cassonetti nel rispetto dei valori limite delle trasmittanze previsti per le finestre comprensive di infissi;
  • interventi di fornitura e installazione di sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti mobili, montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti, all’interno, all’esterno o integrati alla superficie finestrata nonché l’eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti, nonché la fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature;
  • interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda e l’installazione di sistemi di building automation attraverso:
    • fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti termici;
    • smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti ad alta efficienza energetica. Sono altresì ricomprese le spese per l’adeguamento della rete di distribuzione e diffusione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell’acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché dei sistemi di emissione;
    • fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche nonché delle opere elettriche e murarie necessarie per l’installazione e la messa in funzione a regola d’arte, all’interno degli edifici o delle unità abitative, di sistemi di building automation degli impianti termici degli edifici. Non è compreso tra le spese ammissibili l’acquisto di dispositivi che permettono di interagire da remoto con le predette apparecchiature, quali telefoni cellulari, tablet e personal computer o dispositivi similari comunque denominati;
  • interventi di riduzione del rischio sismico che congiuntamente a quelli di riqualificazione energetica determinino il passaggio ad una o più classi di rischio sismico inferiore, secondo quanto precisato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58;
  • prestazioni professionali necessarie alla realizzazione di tutti i suddetti interventi, comprensive della redazione, delle asseverazioni e dell’attestato di prestazione energetica, ove richiesto, nonché quelle per l'ottenimento del visto di conformità.

Per quanto concerne gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica APE, nonché per l’asseverazione tecnica, si fa riferimento ai valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 (c.d. Decreto Parametri) recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti).

Superbonus: niente detrazione per il compenso dell'amministratore

Dunque, la detrazione fiscale del 110% non spetta ai compensi ordinari o extra dell'amministratore di condominio. Come non spetta neanche a qualsiasi altro costo non connesso direttamente all'intervento.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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