Taglio delle ali e Codice Appalti 2006: offerte dal medesimo valore vanno considerate come "unica offerta"

Ai fini del calcolo dell’anomalia dell’offerta ai sensi del vecchio Codice Appalti 2006 (D.Lgs. n. 163/2006) nel caso in cui il criterio dell’aggiudicazione ...

22/09/2017

Ai fini del calcolo dell’anomalia dell’offerta ai sensi del vecchio Codice Appalti 2006 (D.Lgs. n. 163/2006) nel caso in cui il criterio dell’aggiudicazione è quello del prezzo più basso, per il taglio delle ali la stazione appaltante deve considerare come "unica offerta" tutte quelle caratterizzate dal medesimo valore.

Lo ha affermato l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 5 del 19 settembre 2017 che ha rigettato il ricorso presentato contro una sentenza di primo grado che aveva a sua volta rigettato il ricorso contro l'aggiudicazione di un appalto il cui il ricorrente era risultato vincitore e poi escluso per avere la stazione appaltante prima considerato singolarmente le offerte identiche nella determinazione della soglia di anomalia per il successivo taglio delle ali e poi averle considerate come "unica offerta". La stazione appaltante successivamente all'aggiudicazione provvisoria rilevava che, ai sensi dell'art. 86, comma 1 del codice vigente all'epoca della gara (D.Lgs. n. 163/2006), le offerte di identico valore avrebbero dovuto essere considerate in modo unitario ai fini:

  • del dimensionamento del dieci per cento delle offerte caratterizzate da maggior ribasso;
  • del conseguente computo delle medie di gara.

Il Consiglio di Stato, confermando la tesi di primo grado, ha rilevato che ai fini del calcolo dell’anomalia dell’offerta ai sensi del vecchio codice appalti 2006, nel caso in cui il criterio dell’aggiudicazione è quello del prezzo più basso, nel determinare il 10% delle offerte con maggiore e con minore ribasso (da escludere ai fini dell’individuazione di quelle utilizzate per il computo delle medie di gara), la stazione appaltante deve considerare come "unica offerta" tutte quelle caratterizzate dal medesimo valore, e ciò sia se le offerte uguali si collochino "al margine delle ali", sia se si collochino "all’interno" di esse.

Inoltre, secondo i giudici di secondo grado, il secondo periodo, comma 1 dell’art. 121 del Regolamento di attuazione d.P.R. n. 207/2010 (secondo cui “qualora nell'effettuare il calcolo del dieci per cento di cui all'art. 86, comma 1, del codice siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia”) deve a propria volta essere interpretato nel senso che l’operazione di accantonamento deve essere effettuata considerando le offerte di eguale valore come unica offerta sia nel caso in cui esse si collochino al margine delle ali, sia se si collochino all’interno di esse. Ad avviso dell’Adunanza plenaria, prevalenti ragioni testuali e sistematiche depongono nel senso dell’adesione al prevalente orientamento secondo il quale, ai fini del comma 1 dell’art. 86, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e del comma 1 dell’art 121, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, le offerte di identico ammontare devono essere accantonate sia nel caso in cui si collochino al margine delle ali, sia nel caso in cui si collochino all’interno di esse (si tratta della tesi che, sia pure con qualche inevitabile semplificazione, è stata ricondotta all’etichetta definitoria del criterio relativo o del blocco unitario).

A supporto della conclusione alla quale è pervenuta l’Adunanza plenaria militano anche motivazioni di carattere sistematico, quale l’idoneità a ostacolare condotte collusive in sede di formulazione delle percentuali di ribasso e a evitare che identici ribassi possano limitare l’utilità dell’accantonamento ed ampliare in modo eccessivo la base di calcolo delle medie di gara, in tal modo rendendo inaffidabili i relativi risultati.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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