Trasparenza: L'Autorità di vigilanza chiede modifiche al Decreto

Il Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Sergio Santoro ha inviato al Ministro per la Pubblica Ammi...

08/02/2013
Il Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Sergio Santoro ha inviato al Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione Filippo Patroni Griffi ed al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Antonio Catricalà una nota contenente alcune osservazioni sullo schema di decreto legislativo relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Ricordiamo che il provvedimento con l'articolo 37 definisce i principi di trasparenza e pubblicità come obbligo di pubblicazione delle informazioni, relative ai contratti pubblici, sui siti istituzionali di ciascun a amministrazione pubblica.
Vengono richiamati, anche, tutti gli obblighi di pubblicazione, in materia di contratti pubblici, derivanti dalla normativa nazionale e regionale, aggiungendone nuovi ed, in particolare devono essere resi disponibili online, in modo completo ed in formato integrale, il bando, la determina di aggiudicazione definitiva e altre informazioni puntualmente indicate al comma 1.
Viene, anche, stabilito che per tutti i contratti di lavori siano pubblicati anche il Processo verbale di consegna dei lavori, il Certificato di ultimazione dei lavori e il Conto finale de i lavori, di cui agli articoli 154, 199 e 200 del Regolamento n. 207/2010.
Le amministrazioni devono trasmettere in formato digitale le informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini.

L'Autorità nell'esaminare il provvedimento ed, in particolare, gli articoli riguardanti le proprie competenze pone in evidenza il fatto che gli adempimenti previsti nel citato articolo 37 relativi alle modalità di pubblicazione e di trasmissione dei dati, ove confermati, si sovrapporrebbero, almeno parzialmente, a quanto già previsto sia dall'articolo 7, comma 8, lettere a) e b) del Codice dei contratti pubblici che dall'articolo 8 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94.
Per altro - aggiunge l'Autorità - che gli adempimenti richiesti all'articolo 37, insistendo sulle medesime pubbliche amministrazioni appaltanti vigilate dall'Autorità stessa, sarebbero disallineati rispetto alla soglia di rilevamento che il Codice prevede per i soli contratti di importo superiore a 50.000 euro.

In riferimento, poi, all'articolo 38 dello schema di decreto legislativo, relativo all'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare tempestivamente sui propri siti istituzionali i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione, le linee guida per la valutazione degli investimenti, le relazioni annuali ed ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, l'Autorità, nella nota in argomento, precisa che occorrerebbe raccordare la nozione di "costi unitari" contenuta nel decreto legislativo con quella di "costi standard" già prevista dall'articolo 7 del Codice dei contratti pubblici nonché con quella di "prezzi di riferimento" prevista dall'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

L'Autorità conclude la propria nota rendendosi disponibile ad essere audita al fine di un approfondimento delle questioni sottoposte e delle considerazioni svolte nella nota stessa.

A cura di Gabriele Bivona
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