Trasparenza legge 190/2012: Rinviata al 20 febbraio la scadenza degli adempimenti

L’articolo 1, comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190 dispone che le stazioni appaltanti, al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrat...

25/01/2017

L’articolo 1, comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190 dispone che le stazioni appaltanti, al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa con particolare riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche relativamente alla modalità di selezione prescelta, sono tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali:

  • la struttura proponente;
  • l'oggetto del bando;
  • l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
  • l'aggiudicatario;
  • l'importo di aggiudicazione;
  • i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
  • l'importo delle somme liquidate.

Tali informazioni devono essere trasmesse in formato digitale all’ANAC entro il 31 gennaio di ogni anno ma per il 2017, in considerazione della situazione di emergenza a seguito dei recenti eventi meteorologici e sismici, accogliendo le richieste pervenute da alcuni enti locali interessati, l'ANAC ha disposto la proroga al 20 febbraio 2017 del termine previsto per la comunicazione via PEC dell'avvenuta pubblicazione del file XML per gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012.

Ricordiamo che l’ANAC pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione.

Le Stazioni Appaltanti per adempiere all’obbligo di pubblicazione dei dati in formato aperto, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 conforme alle disposizioni di cui alla Deliberazione n. 39 del 20 gennaio 2016, devono:

  • trasmettere all’Autorità, entro il 31 gennaio di ogni anno, solo mediante Posta Elettronica Certificata all'indirizzo comunicazioni@pec.anticorruzione.it, un messaggio di PEC attestante l’avvenuto adempimento. Tale messaggio PEC deve riportare obbligatoriamente, nell’apposito modulo PDF (si deve utilizzare esclusivamente la versione del modulo aggiornata al 15 gennaio 2016), il codice fiscale della Stazione Appaltante e l’URL di pubblicazione del file XML per l’anno in corso. I messaggi PEC ricevuti attraverso canali diversi dalla PEC dedicata comunicazioni@pec.anticorruzione.it, compresi quelli ricevuti attraverso la casella protocollo@pec.anticorruzione.it, non saranno considerati validi ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti dalla norma e non saranno elaborate. Inoltre, si ricorda che l’indirizzo PEC comunicazioni@pec.anticorruzione.it dovrà essere utilizzato esclusivamente per gli adempimenti di cui all’art.1 comma 32 della legge 190/2012;
  • pubblicare sul proprio sito web istituzionale le informazioni di cui all’articolo 4 della Deliberazione n.39 del 2 gennaio 2016 secondo la struttura e le modalità definite dall’Autorità (vedi specifiche tecniche aggiornate per la pubblicazione dei dati in file XML).

Altre utili informazioni sugli adempimenti di cui all’articolo 1, comma 32 della legge n. 190/2012 sono reperibili sulle pagine specifiche dell’ANAC.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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