Tutela immobili interesse storico: Applicazione delle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche

Negli edifici privati le barriere architettoniche siano eliminate indipendentemente dalla effettiva utilizzazione degli edifici stessi da parte di disabili

22/01/2020

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Il Consiglio di Stato, con la sentenza 14 gennaio 2019, n. 355, conferma la sentenza 18 ottobre 2017, n. 4824 ricordando che la speciale disciplina di favore contenuta nella Legge 9 gennaio 1989, n. 13 si applica anche a beneficio di persone anziane le quali, pur non essendo portatrici di disabilità vere e proprie, soffrano comunque di disagi fisici e di difficoltà motorie (Cass. civ., sez. II, 28 marzo 2017, n. 7938).

La legge n. 13/1989, infatti, in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata, esprime il principio secondo il quale i problemi delle persone affette da una qualche specie invalidità devono essere assunti dall’intera collettività, e in tal senso ha imposto in via generale che nella costruzione di edifici privati e nella ristrutturazione di quelli preesistenti, le barriere architettoniche siano eliminate indipendentemente dalla effettiva utilizzazione degli edifici stessi da parte di persone disabili, trattandosi comunque di garantire diritti fondamentali e non già di accordare diritti personali ed intrasmissibili a titolo di concessione alla persona disabile in quanto tale.

In conseguenza di ciò, per le disposizioni contenute nella citata Legge n. 13/1989 si impone “un’interpretazione estensiva, nel senso appena visto” (Consiglio di Stato, sez. VI, 18 ottobre 2017, n. 4824).

Nella sentenza, poi, è precisato che secondo l’art. 4 della legge n. 13/1989, gli interventi volti ad eliminare le barriere architettoniche, ovvero quelli volti a migliorare le condizioni di vita delle persone svantaggiate nel senso descritto, si possono effettuare anche su beni sottoposti a vincolo come beni culturali, e la relativa autorizzazione, come previsto dal comma 4 di tale articolo, “può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato”, precisandosi quindi al comma 5 che “il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l’opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall'interessato” ed al comma 2 che la mancata pronuncia nel i 90 giorni equivale ad assenso.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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