Vaccino anti Covid-19: somministrazione aperta alle farmacie

Grazie ad un accordo quadro sarà consentita la somministrazione dei vaccini anti-SARS-Co V-2 nelle farmacie aperte al pubblico

di Redazione tecnica - 31/03/2021

Per il 2021 sarà consentita in via sperimentale la somministrazione dei vaccini anti-SARS-Co V-2 nelle farmacie aperte al pubblico.

Vaccino anti Covid-19: l'accordo quadro

È quanto prevede l'accordo quadro firmato da Federfarma, Assofarm, Governo, Regioni e Province Autonome. L’Accordo prevede che sulla base delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 471 , della legge 30 dicembre 2020, n.178 (Legge di Bilancio 2021), come sostituito dall'art. 20, comma 2, lett. h), del decreto-legge 22 marzo 2021 è consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione dei vaccini anti-SARS-Co V-2 nelle farmacie aperte al pubblico "da parte di farmacisti opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465 e previa acquisizione del consenso informato", subordinatamente alla stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale.

Cosa prevede l'accordo

Le Parti firmatarie del accordo hanno concordano, tra l’altro:

  • che le attività di prenotazione e di esecuzione dei vaccini verranno eseguite, da parte delle farmacie. secondo i programmi di individuazione della popolazione target previamente definiti dalle autorità sanitarie competenti e seguendo i correlati criteri di priorità, escludendosi, fin d'ora. la possibilità di somministrazione in farmacia di dosi vaccinali nei confronti dei soggetti ad estrema vulnerabilità o con anamnesi positiva per pregressa reazione allergica grave/anafilattica;
  • che le farmacie che aderiranno alla campagna vaccinale - nell'ambito delle prestazioni garantite dalle farmacie stesse a norma del decreto legislativo 3 ottobre 2009. n. 153 - dovranno dame comunicazione secondo i termini e le condizioni riportati nell'Allegato 1 dell’Accordo;
  • che la somministrazione dei vaccini in farmacia avverrà, da parte dei farmacisti abilitati all'esecuzione delle somministrazioni vaccina li contro i l SARS-CoV-2 sulla base degli specifici programmi e moduli formativi organizzati dall'Istituto Superiore di Sanità, a norma dell'art. I , comma 465, della Legge 178/2020 come stabilito nell'Allegato 2 all’Accordo sotto la voce "Formazione'';
  • che la somministrazione del vaccino in farmacia avverrà esclusivamente previa acquisizione del consenso informato e della relativa scheda anamnestica per la valutazione dell'idoneità/inidoneità del soggetto a sottoporsi alla somministrazione vaccinale. come stabilito nell'Allegato 4 all’Accordo stesso;
  • che venga riconosciuta alle farmacie una remunerazione pari ad euro 6,00 (sei/00) per l 'atto professionale del singolo inoculo vaccinale. È demandato ad appositi accordi con le Regioni e le Province autonome il riconoscimento. a favore delle farmacie, di eventuali ulteriori oneri relativi alle funzioni organizzative, al rimborso dei dispositivi di protezione individuale e dei materiali di consumo. e di eventuali incentivi per il raggiungimento dei target vaccinali stabiliti dalle stesse Amministrazioni territoriali.
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