Valutazione dell’offerta tecnica, discrezionalità del giudizio e inammissibilità: nuova sentenza del Consiglio di Stato

La valutazione delle offerte tecniche è espressione della discrezionalità della commissione giudicatrice e per questo sindacabile dal giudice amministrativo ...

27/11/2018

La valutazione delle offerte tecniche è espressione della discrezionalità della commissione giudicatrice e per questo sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti del travisamento dei fatti, palese illogicità o manifesta irragionevolezza. Ma la richiesta di verifica della conformità dell'offerta in riferimento alle prescrizioni della lex specialis impone al giudice amministrativo delle valutazioni che attengono alla fase di individuazione dei legittimi concorrenti alla procedura, cui segue, quando la cerchia dei partecipanti alla procedura è definito, la valutazione tecnica della commissione.

Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5749 del 6 ottobre 2018 con la quale ha rigettato il ricorso presentato contro una precedente decisione dei giudici di prime cure che avevano accolto il ricorso presentato contro l'aggiudicazione di una procedura per avere il concorrente presentato un'offerta con un progetto difforme a quello esecutivo messo in gara.

Il ricorso

In sede di ricorso al Consiglio di Stato, il concorrente aveva fatto presente che il suo non era un errore progettuale quanto un’omissione nella redazione dell’offerta che avrebbe potuto sanare in sede di soccorso istruttorio. Secondo l’appellante la sentenza avrebbe indebitamente sostituito il proprio giudizio a quello della commissione aggiudicatrice nella valutazione dell’offerta tecnica. "La commissione, infatti, nel valutare l’offerta tecnica non applica scienze esatte, ma formula un giudizio tecnico connotato da un margine di opinabilità del quale va dimostrata l’inattendibilità ove si voglia contestarne la legittimità. Nel caso, però, il giudizio della commissione sull’offerta dell’aggiudicataria non presenterebbe profili di inattendibilità o manifesta irragionevolezza e sarebbe, per questo, rientrante nell’ambito di opinabilità dei giudizi tecnici ritenuto insindacabile dalla giurisprudenza".

La decisione di Palazzo Spada

I giudici del Consiglio di Stato hanno confermato che la valutazione tecnica dell'offerta viene effettuata sulla base di valutazioni discrezionali. Nel caso di specie, però, il ricorso in primo grado non era stato presentato contro la valutazione tecnica dell'offerta, quanto a sostenere l’inammissibilità dell’offerta in quanto non conforme alle indicazioni del disciplinare di gara.

In tal caso, il giudice amministrativo è tenuto ad esercitare un sindacato pieno rivolto a verificare la conformità dell’offerta con le richieste della stazione appaltante. Tale verifica attiene alla fase di individuazione dei legittimi concorrenti alla procedura, cui segue, quando la cerchia dei partecipanti alla procedura è definito, la valutazione tecnica della commissione.

Anche la giurisprudenza ha chiarito che in caso di difformità dell’offerta tecnica rispetto alle previsioni della legge di gara, ai fini dell’esclusione, non è necessaria un’esplicita previsione ma solo l’avvenuto riscontro della difformità.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

Link Correlati

Speciale Codice Appalti