Valutazione di impatto ambientale (VIA) postuma: arriva l'OK dalla Corte Europea

È legittima una valutazione di impatto ambientale (VIA) a posteriori da effettuarsi, cioè, su un impianto o un opera già realizzati e in esercizio e sui qual...

07/03/2018

È legittima una valutazione di impatto ambientale (VIA) a posteriori da effettuarsi, cioè, su un impianto o un opera già realizzati e in esercizio e sui quali all’epoca della costruzione l’amministrazione procedente non ha ritenuto necessario svolgere né le verifica di assoggettabilità né la VIA.

Questo, in sintesi, il contenuto della Sentenza 28 febbraio 2018 sulla causa c-117/17 con la quale la Corte di Giustizia Europea si è espressa in merito alla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche con sentenza non definitiva del 13 gennaio 2017.

In particolare, il TAR per le Marche ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

  • se il diritto [dell’Unione] (ed in specie la direttiva [2011/92], nella versione vigente alla data di adozione dei provvedimenti [di cui trattasi nel procedimento principale]) osta in via di principio ad una normativa o ad una prassi amministrativa nazionale che consente di sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA progetti relativi ad impianti già realizzati nel momento in cui si svolge la verifica o se, al contrario, esso consente di tenere conto al riguardo di circostanze eccezionali che giustifichino una deroga al principio generale per cui la VIA ha natura di valutazione preventiva;
  • se, più in particolare, tale deroga sia giustificata nel caso in cui una normativa sopravvenuta esoneri da VIA un determinato progetto che avrebbe dovuto essere sottoposto a [una verifica di assoggettabilità a VIA] in base ad una decisione del giudice nazionale che ha dichiarato incostituzionale [o] disapplicato una norma previgente che prevedeva l’esenzione».

Dalla sentenza non definitiva di rinvio risulta che il procedimento principale riguarda un progetto di potenziamento di un preesistente impianto per la produzione di energia elettrica alimentato a biomassa, per il quale le autorità regionali hanno deciso che non fosse necessario effettuare una previa verifica di assoggettabilità a VIA, conformemente a una normativa di un’autorità regionale successivamente dichiarata incostituzionale in quanto non prescriveva di tenere conto di tutti i criteri pertinenti, indicati all’allegato III della direttiva 2011/92, per l’identificazione dei progetti sottoposti a VIA, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, di tale direttiva.

Con le sue due questioni, il giudice del rinvio chiede quindi, in sostanza, se, qualora un progetto di potenziamento di un impianto per la produzione di energia elettrica, come quello di cui al procedimento principale, non sia stato sottoposto a una verifica preventiva di assoggettabilità a VIA ai sensi di disposizioni nazionali successivamente dichiarate incompatibili con la direttiva 2011/92 quanto a tale aspetto, il diritto dell’Unione osti a che tale impianto, dopo la realizzazione di detto progetto, sia soggetto a una nuova procedura di verifica della sua conformità ai requisiti di tale direttiva e, eventualmente, a una VIA. Il giudice del rinvio chiede altresì se le autorità competenti possano considerare, in base alle disposizioni di diritto nazionale in vigore alla data in cui esse sono chiamate a pronunciarsi, che una tale VIA non è obbligatoria.

I giudici europei hanno rammentato che l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92 impone che i progetti che possano avere un significativo impatto ambientale, ai sensi dell’articolo 4 della medesima, in combinato disposto con l’allegato I o II di tale direttiva, siano sottoposti a tale valutazione prima del rilascio dell’autorizzazione. Il carattere preventivo di una tale valutazione è giustificato dalla necessità che, a livello di processo decisionale, l’autorità competente tenga conto il prima possibile delle ripercussioni sull’ambiente di tutti i processi tecnici di programmazione e di decisione, al fine di evitare fin dall’inizio inquinamenti e altre perturbazioni piuttosto che combatterne successivamente gli effetti.

La Corte UE sull'argomento ha già dichiarato che, in caso di omissione di una VIA prescritta dal diritto dell’Unione, gli Stati membri hanno l’obbligo di eliminare le conseguenze illecite di detta omissione e che il diritto dell’Unione non osta a che una tale valutazione sia effettuata a titolo di regolarizzazione, dopo la costruzione e la messa in servizio dell’impianto interessato, alla duplice condizione, da un lato, che le norme nazionali che consentono tale regolarizzazione non offrano agli interessati l’occasione di eludere le norme di diritto dell’Unione o di disapplicarle e, dall’altro, che la valutazione effettuata a titolo di regolarizzazione non si limiti all’impatto futuro di tale impianto sull’ambiente, ma prenda in considerazione altresì l’impatto ambientale intervenuto a partire dalla sua realizzazione.

Pertanto, il diritto dell’Unione non osta, qualora un progetto non sia stato sottoposto alla verifica preliminare dell’assoggettabilità a VIA in applicazione di disposizioni incompatibili con la direttiva 2011/92, a che tale progetto, anche successivamente alla sua realizzazione, sia oggetto di una verifica delle autorità competenti per determinare se esso debba o meno essere sottoposto a VIA, eventualmente in base a una normativa nazionale sopravvenuta, a condizione che quest’ultima sia compatibile con tale direttiva.

Le autorità nazionali chiamate a pronunciarsi in tale contesto devono altresì tenere conto dell’impatto ambientale generato dall’impianto a partire dalla realizzazione dei lavori e nulla osta a che, in esito a tale valutazione, le stesse concludano che non sia necessaria una nuova VIA.

In definitiva, qualora un progetto di potenziamento di un impianto per la produzione di energia elettrica non sia stato sottoposto a una verifica preliminare di assoggettabilità a VIA ai sensi di disposizioni nazionali successivamente dichiarate incompatibili con la direttiva 2011/92 quanto a tale aspetto, il diritto dell’Unione prescrive che gli Stati membri eliminino le conseguenze illecite di detta violazione e non osta a che tale impianto formi oggetto, dopo la realizzazione di tale progetto, di una nuova procedura di valutazione da parte delle autorità competenti al fine di verificare la conformità ai requisiti di tale direttiva e, eventualmente, di sottoporlo a VIA, purché le norme nazionali che consentono tale regolarizzazione non forniscano agli interessati l’occasione di eludere le norme di diritto dell’Unione o di esimersi dall’applicarle. Occorre altresì tenere conto dell’impatto ambientale intervenuto a partire dalla realizzazione del progetto. Tali autorità nazionali possono considerare, ai sensi delle disposizioni nazionali in vigore alla data in cui esse sono chiamate a pronunciarsi, che una tale VIA risulta necessaria, nei limiti in cui dette disposizioni siano compatibili con la direttiva di cui trattasi.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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