Veranda abusiva: le responsabilità e il tempo tra l'abuso e la demolizione

Il Consiglio di Stato torna sulle responsabilità degli abusi edilizi e il tempo tra la realizzazione delle opere abusive e l'ordinanza di demolizione

di Redazione tecnica - 16/03/2021

In tempi "normali" la proprietà di una abitazione con quale difformità non farebbe notizia. Lo stato di salute urbanistica-edilizia del patrimonio immobiliare non è quasi mai esente da abusi edilizi di piccola o grande entità.

Spesso gli stessi proprietari non sono consapevoli di aver realizzato un abuso né di aver acquistato un immobile che potenzialmente potrebbe essere una bomba pronta ad esplodere.

Le difformità urbanistiche-edilizie e il superbonus

L'avvento delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) ha infatti messo una grossa lente di ingrandimento su tutti gli immobili, soprattutto quelli in condominio. Con l'art. 119, comma 13-ter del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) è, ormai, chiaro a tutti che per poter accedere al bonus 110% l'edificio deve essere conforme dal punto di vista urbanistico-edilizio. E per i condomini la conformità va valutata su tutte le parti comuni.

Con la conseguenza che una veranda sul prospetto, da sempre considerata un "piccolo vizio" se non addirittura nulla di grave, è diventata motivo di scontro tra condomini.

Veranda abusiva: la responsabilità e il trascorrere del tempo

Sulla realizzazione di verande abusive registriamo un nuovo intervento del Consiglio di Stato, la sentenza 10 marzo 2021, n. 2032, che ci consente di approfondire due interessanti concetti relativi alla responsabilità dell'abuso e al tempo che intercorre tra lo stesso e l'eventuale ordinanza di demolizione.

Nel caso di specie, dopo un sopralluogo da parte del Comune, è stata emessa ordinanza di demolizione di una veranda in muratura realizzata senza titolo edilizio. L'ordinanza è stata, però, emessa 5 anni dopo. Nel frattempo era cambiata la proprietà dell'abitazione. Secondo il ricorrente, dunque, l'ordinanza sarebbe stata emessa in funzione di un sopralluogo su un immobile di proprietà di un altro soggetto.

Oltre a questo, il ricorrente ha evidenziato che il lasso di tempo intercorrente tra la realizzazione delle opere abusive, il primo sopralluogo e l’ordinanza di demolizione è tale da aver ingenerato un legittimo affidamento circa la legittimità delle costruzioni. Per questo il Comune avrebbe dovuto motivare adeguatamente l’ordinanza di demolizione anche con riferimento alla valutazione degli opposti interessi da considerare.

La responsabilità dell'abuso edilizio

Sulla responsabilità dell'abuso edilizio il Consiglio di Stato ha confermato la tesi del giudice di primo grado. Nel caso di specie, l'appellante non ha disconosciuto la realizzazione di una veranda in muratura in assenza di titoli edilizi. Il trasferimento di proprietà ha comportato che il provvedimento di demolizione fosse emesso nei confronti dell’attuale appellante, ma in tale contesto la rinnovazione del procedimento non avrebbe potuto determinare in alcun modo un esito diverso del procedimento stesso.

Sull'argomento ricordiamo un'altra sentenza del Consiglio di Stato (la n. 6147 del 12 settembre 2019) con la quale si è affermato che il soggetto passivo dell'ordine di demolizione è individuato nel soggetto che ha il potere di rimuovere concretamente l'abuso, ossia il proprietario anche se non responsabile in via diretta.

Il tempo intercorrente tra l'abuso e l'ordine di demolizione

In merito al secondo motivo dell'appello, è ormai pacifico che i provvedimenti sanzionatori degli abusi edilizi non richiedono motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse diverse da quelle inerenti al ripristino della legalità violata a prescindere dal tempo intercorso alla realizzazione dell’abuso. Analogamente, il carattere vincolato di tali provvedimenti non obbliga l’amministrazione a comunicare l’avvio dei relativi procedimenti.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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