Verifica dei costi della manodopera e di anomalia: le differenze sotto la lente del TAR

Secondo il TAR, la differenza tra verifica della manodopera, obbligatoria in ogni procedura di appalto, e la verifica di anomalia, è piuttosto netta

di Redazione tecnica - 29/12/2020

Costi della manodopera, ribassi dei bandi di gara e soglia di anomalia. Non è la prima volta che affrontiamo questi argomenti. E torniamo a parlarne analizzando la sentenza del Tar Campania n. 1994 del 21 dicembre 2020.

La richiesta di annullamento della gara

E' la società arrivata seconda in un bando di gara per l'affidamento del servizio di sorveglianza armata presso una cittadella giudiziaria a proporre ricorso e chiedere l'annullamento di tutti gli atti di gara. Nel mirino dei legali, soprattutto, i costi di manodopera. Secondo la società che ha fatto ricorso è ingiustificato il fatto che il presidente della commissione di gara non abbia voluto effettuare una verifica di anomalia dopo aver visionato l'offerta economica della società risultata vincitrice.

Il ricorso e la violazione del Codice dei contratti

Secondo la società che ha fatto ricorso, la stazione appaltante avrebbe violato l'articolo 95 del decreto legislativo n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) visto che il costo orario, in base al numero di ore di lavoro complessive appaltate, risulta inferiore alla soglia del 20 per cento di anomalia. I giudici hanno preso in considerazione Codice dei contratti, in particolare l'articolo 95 che stabilisce, per le stazioni appaltanti, di sottoporre l’offerta dell’impresa aggiudicataria a rituale di verifica dei costi di manodopera che la stessa ha necessariamente dichiarato in gara. Si tratta, e su questo è d'accordo anche la giurisprudenza, di una verifica necessaria a prescindere, dicono i giudici, dal far emergere o meno situazioni di anomalia dell'offerta. Ma attenzione, specifica il Tar: la differenza tra verifica della manodopera, obbligatoria in ogni procedura di appalto, e verifica di anomalia, è piuttosto netta. E' pur vero che la verifica dei costi di manodopera può confluire in quella di anomalia, qualora, per obbligo di legge o per scelta discrezionale della stazione appaltante, venga attivato il relativo procedimento.

Differenze tra verifica dei costi di manodopera e di anomalia

Serve differenziare le due cose. La verifica sui costi di manodopera si caratterizza per il carattere vincolato dell’attività e mira al rispetto dei minimi salariali e contributivi inderogabili, come fissati dalla contrattazione collettiva. L’analisi sui costi per la manodopera indicati in gara non sottintende unicamente la verifica della capacità dell’impresa di stimare correttamente la presumibile spesa per tale fattore di produzione, ma la capacità dell’impresa di assolvere agli obblighi retributivi e contributivi durante il rapporto contrattuale. Infatti un importo incongruo non è solo il frutto di un’analisi errata, ma la spia di un potenziale rischio di non correttezza in fase esecutiva. La verifica di anomalia, invece, ha lo scopo di accertare la sostenibilità economica complessiva dell’offerta, alla luce delle prestazioni contrattuali e di quelle, eventualmente migliorative, dedotte nel progetto tecnico presentato in gara dall’impresa aggiudicataria. La verifica costituisce per la stazione appaltante esercizio di discrezionalità tecnica, di regola insindacabile se non per manifesta erroneità o irragionevolezza. Nel caso analizzato, però, ci sono parecchi dubbi. La stazione appaltante, infatti, ritiene sostenibile e non anomala l'offerta, ma si basa su un errore tecnico, come hanno spiegato i giudici.

Prezzo unitario offerto e costo orario medio

Qui sta il nodo della questione. La stazione appaltante, infatti, ha messo in relazione il prezzo unitario orario offerto (euro 9,47) con il costo orario medio ponderato ricavato dalle tabelle ministeriali (euro 11,09). Ma l'errore è evidente: il riferimento orario di euro 9,47 è il prezzo (ossia il corrispettivo) unitario che la società affidataria ha proposto alla stazione appaltante per ogni ora di servizio erogato; il riferimento orario di euro 11,09 è, invece, il costo medio che un’impresa del settore sostiene verso il lavoratore in applicazione dei contratti di categoria. Quindi, è evidente che il prezzo non può essere paragonato in modo diretto con il costo. Questo, infatti, è molto più ampio, dovendo tenere conto (oltre che del costo per i fattori di produzione, fra cui la manodopera, senza dubbio il più rilevante in un appalto ad alta intensità di lavoro) anche delle spese generali, delle spese aziendali specifiche e, soprattutto, dell’utile d’impresa. Calcolatrice alla mano, il costo unitario (orario) per la manodopera, pari ad euro 8,77, è da confrontare (rapporto fra costi) con l’omologo valore medio ponderato ricavato dalle tabelle ministeriali pari ad euro 11,09. Considerando tale rapporto, il costo per manodopera dichiarato dall’affidataria è inferiore in misura pari al 20,91% rispetto al valore tabellare. Tanto basta ai giudici per dimostrare che la stazione appaltante, viste le evidenze matematiche, avrebbe dovuto sottoporre l'offerta alla verifica della congruità dei costi della manodopera.

La decisione del Tar

Le verifiche sono state fatte dal Tar con grandi difficoltà, come rilevano i giudici, per una non collaborazione da parte della società risultata originariamente vincitrice. Ma in conclusione, per i giudici, il ricorso va accolto. Soprattutto perché la stazione appaltante ha omesso di verificare i costi di manodopera dichiarati dal primo affidatario. Una decisione che comporta l'annullamento dell'aggiudicazione.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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