Whistleblowing: il Consiglio di Stato si esprime sulle linee guida ANAC

Il Consiglio di Stato ha reso il parere n. 615 del 24 marzo sulle Linee Guida ANAC sul whistleblowing nel settore pubblico

di Redazione tecnica - 30/03/2020

Con parere n. 615 del 24 marzo 2020 il Consiglio di Stato ha risposto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in merito alla richiesta di parere sulle "Linee Guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 (c.d. whistleblowing)".

Whistleblowing: la richiesta di parere al Consiglio di Stato

Il parere è stato richiesto dall'ANAC nonostante non sia espressamente previsto dalla normativa vigente, in considerazione della rilevanza delle questioni trattate dalle Linee guida sul whistleblowing. Nella richiesta al Consiglio di Stato, ANAC precisa che le Linee guida "hanno l'obiettivo di fornire indicazioni sull'applicazione della normativa e sono rivolte alle pubbliche amministrazioni e agli altri enti indicati dalla legge tenuti a prevedere misure di tutela per il dipendente che segnala condotte illecite che attengono all'amministrazione di appartenenza. Esse contengono indicazioni utili anche per i possibili "segnalanti". Le Linee guida sono, altresì, volte a consentire alle amministrazioni e agli altri soggetti destinatari delle stesse di adempiere correttamente agli obblighi derivanti dalla disciplina di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e d.lgs. 30 giugno 2003, n. 19, adeguato alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 tramite il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101)".

Whistleblowing: le linee guida ANAC nel dettaglio

Dopo un'analisi del quadro normativo di riferimento che inserisce le linee guida nell'ambito del settore pubblico, il Consiglio di Stato entra nel dettaglio dei contenuti che suddivide in 3 parti:

  1. una prima parte in cui si esamina l'ambito soggettivo di applicazione dell'istituto, con riferimento sia ai soggetti (pubbliche amministrazioni e altri enti) tenuti a dare attuazione alla normativa, sia ai soggetti - c.d. whistleblowers - beneficiari del regime di tutela. Si forniscono anche indicazioni sulle caratteristiche e sull'oggetto della segnalazione, sul trattamento delle segnalazioni anonime, sulle modalità e i tempi di tutela, nonché sulle condizioni che impediscono di beneficiare della stessa. Sono partitamente trattate la tutela della riservatezza (compresa quella del segnalato), la tutela dalle discriminazioni o ritorsioni e la giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall’obbligo di segreto;
  2. una seconda parte in cui si declinano, in linea con quanto disposto dalla normativa, i principi di carattere generale che riguardano le modalità di gestione della segnalazione preferibilmente in via informatizzata. Si definisce il ruolo fondamentale svolto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) e si forniscono indicazioni operative sulle procedure da seguire per la trattazione delle segnalazioni. In particolare sono indicate le fasi della procedura, secondo quanto delineato dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza o da altro atto organizzativo, e sono delineate le modalità di gestione delle segnalazioni secondo procedure informatizzate e tradizionali;
  3. un'ultima e terza parte in cui si dà conto delle procedure gestite da ANAC, cui è attribuito uno specifico potere sanzionatorio nei confronti delle amministrazioni e degli enti con riferimento sia alla irregolare gestione delle segnalazioni di condotte illecite, sia alla eventuale adozione di misure ritorsive nei confronti dei segnalanti. Sono pertanto indicate: le modalità di presentazione delle segnalazioni e delle comunicazioni, sia mediante la piattaforma informatica dell'ANAC sia mediante protocollo generale dell'ANAC; la gestione delle segnalazioni; la gestione delle comunicazioni di misure ritorsive o discriminatorie, con una sezione dedicata alla gestione delle comunicazioni di misure ritorsive adottate dalle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica. Infine è trattata la perdita delle tutele nel corso del procedimento ANAC.

Il parere del Consiglio di Stato entra poi nel dettaglio:

  • del parere rilasciato dal Garante per la protezione dei dati personali;
  • della natura delle linee guida.

Infine, fornisce le sue osservazioni ricordando subito la natura non vincolante delle linee guida che presuppone l'abrogazione delle formulazioni che presuppongono un obbligo di puntuale conformazione in capo alle amministrazioni che avranno, comunque, l’onere di esplicitare le motivazioni dell’adozione di scelte diverse da quelle indicate nelle linee guida.

Whistleblowing: i rilievi del Consiglio di Stato

I giudici del Consiglio di Stato chiedono subito all'ANAC di chiarire come si raccorda la terza parte delle linee guida, relativa al potere sanzionatorio) con il regolamento di cui alla delibera n. 1033/2018 (Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001 c.d. whistleblowing), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018.

In riferimento all'ambito soggettivo di applicazione delle linee guida, i giudici del Consiglio di Stato rilevano che nella sezione dedicata alle pubbliche amministrazioni è presente un rinvio distinto e specifico all’elenco delle amministrazioni pubbliche destinatarie della nuova disciplina, che non coincide con l’elenco delle amministrazioni pubbliche tenute all'applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza ai sensi dell'art. 1, co. 2-bis, della legge n. 190/2012. Non risulta pertanto possibile l’estensione dell’ambito applicativo delle linee guida anche alle Autorità di sistema portuale e agli ordini professionali, laddove non siano riconducibili alle specifiche categorie di legge.

Gli ordini professionali, distintamente individuati dall’art. 2-bis, comma 2, lettera a), del d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), possono essere ricompresi nell’ambito applicativo delle linee guida in esame solo in presenza di una qualificazione legislativa che ne consenta la riconducibilità all’elenco di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001. E’ il caso, ad esempio, nell’ambito delle professioni sanitarie, dell’art. 1, comma 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, come sostituito dalla legge n. 3/2018 (Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie), in base a cui gli Ordini e le relative Federazioni nazionali sono enti pubblici non economici.

Per gli ordini professionali che, in ipotesi, non dovessero essere assistiti da analoga qualifica legislativa rimane ferma la possibilità che le linee guida siano trasmesse alla stregua di best practices di cui gli ordini stessi possano tenere conto nella propria autonomia organizzativa.

In allegato il parere completo del Consiglio di Stato.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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