Abusi edilizi: il TAR su responsabilità, demolizione e fiscalizzazione

Il TAR ribadisce alcuni principi consolidati della giurisprudenza sulla natura dell’ordine di demolizione, le responsabilità degli abusi edilizi e le possibilità di sanzione alternativa

di Redazione tecnica - 12/02/2024

Quali sono le responsabilità del proprietario di un immobile sul quale sono stati realizzati degli abusi prima del suo acquisto? Prima dell’ordine di demolizione, la pubblica amministrazione deve rispondere analiticamente ai rilievi dell’interessato? Il decorso del tempo tra la realizzazione di un abuso edilizio ed il suo accertamento comporta qualche forma di legittimo affidamento? Quando è attivabile la sanzione alternativa alla demolizione (fiscalizzazione dell’abuso)?

Abusi edilizi: interviene il TAR

Sono tutte domande a cui negli anni la giurisprudenza ha provveduto a rispondere puntualmente ma su cui è sempre utile ribadire alcuni principi consolidati. A tal fine viene in soccorso la sentenza del TAR Sicilia 18 gennaio 2024, n. 218 resa in riferimento ad un ricorso presentato per l’annullamento di un’ordinanza di demolizione e del successivo provvedimento di accertamento dell’inottemperanza mediante il quale viene disposta l’acquisizione al patrimonio del Comune delle opere abusive.

I motivi del ricorso sono basati sulle seguenti censure:

  • il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato dal Comune senza tener conto delle osservazioni presentate a seguito della notifica della comunicazione di avvio del procedimento;
  • premesso di non essere l’autore materiale dell’abuso contestato e di aver acquistato il manufatto per cui è causa in assoluta buona fede, il provvedimento demolitorio sarebbe arrivato dopo un lunghissimo periodo di tempo (38 anni) dalla commissione degli abusi e per questo si sarebbe consolidato il legittimo affidamento circa la legittimità dell’intervento edilizio in contestazione;
  • gli abusi costituirebbero interventi eseguiti in parziale difformità dai titoli edilizi già rilasciati dall’Amministrazione, e che non potrebbero essere rimossi senza pregiudizio delle parti assentite, sicché il Comune avrebbe dovuto applicare la sanzione alternativa alla demolizione (fiscalizzazione) prevista dall’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001.
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