Accesso agli atti: il TAR sui soggetti legittimati alla consultazione
La consorziata esecutrice può presentare richiesta di accesso ad atti relativi al contratto d'appalto stipulato dal consorzio stabile? Ne parla il TAR in un'interessante sentenza
Consorziata esecutrice: perché l'accesso documentale è legittimo
Il giudice ha ritenuto che l’istanza proposta rientri nell’ambito dell’“accesso difensivo”, ai sensi dell’art. 22 e seguenti della legge n. 241/1990. La consorziata ha infatti documentato di voler conoscere atti necessari a tutelare la propria posizione quale esecutrice dell’appalto, con riflessi diretti sia in sede giudiziale che in via stragiudiziale.
Il TAR ha quindi riconosciuto che, pur in assenza di un formale rapporto contrattuale diretto, la consorziata esecutrice non può considerarsi estranea alla vicenda, avendo un autonomo interesse, concreto e attuale, alla conoscenza degli atti oggetto dell’istanza.
Tale posizione differisce da quella delle consorziate “non esecutrici”, le quali invece non partecipano in alcun modo all’esecuzione e non assumono responsabilità nei confronti della stazione appaltante.
I documenti oggetto di ostensione
Sulla base delle motivazioni fornite, il TAR ha ordinato all’amministrazione di esibire i seguenti documenti:
- rendicontazione delle somme relative agli anticipi contrattuali;
- documentazione sulle opere eseguite, materiali e attrezzature;
- relazione del direttore dei lavori sullo stato dei lavori;
- relazione al RUP sulle penali e motivazioni della risoluzione;
- atti contabili di cantiere (giornale dei lavori, libretti di misura, stato di avanzamento, registro di contabilità).
È stato escluso solo l’accesso alle comunicazioni PEC intercorse tra amministrazioni, per carenza di specificità nell’individuazione dell’interesse concreto.
Conclusioni
La sentenza si inserisce nella scia interpretativa secondo cui:
- ai sensi dell’art. 67, comma 4, del d.lgs. 36/2023, la consorziata esecutrice è responsabile in solido col consorzio nei confronti della stazione appaltante;
- in presenza di un interesse personale e concreto, l’accesso ai documenti amministrativi è ammesso anche in assenza di formale titolarità del rapporto giuridico (art. 22, l. n. 241/1990).
Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento dei provvedimenti di diniego e ordine di ostensione della documentazione. Si conferma così la nuova lettura del rapporto tra consorzio stabile e consorziata esecutrice, riconoscendo a quest’ultima un interesse giuridicamente tutelato nella fase esecutiva dell’appalto, in virtù della responsabilità solidale prevista per legge.
Ne consegue che l’accesso agli atti non può essere negato sulla base del solo difetto di titolarità contrattuale formale, se la documentazione richiesta è funzionale alla tutela di posizioni soggettive coinvolte nell’esecuzione del contratto.
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