Accesso civico generalizzato: c’è un limite alle richieste

L'ANAC ricorda l'accesso civico va usato secondo buona fede, come strumento di partecipazione attiva che non deve intralciare il buon andamento della P.A.

di Redazione tecnica - 18/03/2022

L’accesso civico generalizzato è un importante strumento di trasparenza e di partecipazione attiva del cittadino nel controllo dell’operato della Pubblica Amministrazione, ma va utilizzato in maniera corretta perché non diventi invece un intralcio al suo buon andamento.

Istanze continue di accesso civico generalizzato: l'atto del Presidente ANAC

Lo ha specificato l’Anac, con l'Atto del Presidente del 9 marzo 2022, prot. n. 18068, a seguito della richiesta del RPCT di un Comune, il quale ha segnalato la ricezione da parte di un’associazione di continue istanze di accesso civico generalizzato, volte ad un vero e proprio controllo ispettivo sull’attività dell’Ente e tali da comportare un notevole aggravio di lavoro.

Sulla questione, l’Autorità ha richiamato le indicazioni fornite nella delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, avente ad oggetto “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del D.lgs. 33/2013”. In questo atto, ANAC ha precisato che nei casi particolari in cui venga presentata una domanda di accesso per un numero manifestamente irragionevole di documenti, imponendo così un carico di lavoro tale da paralizzare, in modo molto sostanziale, il buon funzionamento dell’amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l’interesse dell’accesso del pubblico ai documenti e, dall’altro, il carico di lavoro che ne deriverebbe, al fine di salvaguardare, in questi casi particolari e di stretta interpretazione, l’interesse ad un buon andamento dell’amministrazione.

Bilanciamento tra partecipazione dei cittadini e buon andamento della PA

Inoltre ANAC ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 5702/2019, nella quale ha precisato che, in base all'art. 1 del D.Lgs. n. 33 del 2013, l'accesso civico ha pur sempre la sua ratio esclusiva nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni d'istituto e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché nella promozione della partecipazione al libero dibattito pubblico, per cui esso non è utilizzabile in modo disfunzionale rispetto alla predetta finalità ed essere trasformato in una causa di intralcio al buon funzionamento della P.A.

In conclusione, l’accesso civico va usato secondo buona fede, per cui la valutazione del suo uso va svolta caso per caso e con prudente apprezzamento, al fine di garantire, che non se ne faccia un uso malizioso e, non si crei una sorta di effetto "boomerang" sulla Pubblica Amministrazione destinataria.

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