Acquisti case in classe A e B: quando spettano le detrazioni IVA?

L'agevolazione introdotta dalla legge di Bilancio 2023 spetta solo per le prime abitazioni o anche per le seconde case? Ecco la risposta del Fisco

di Redazione tecnica - 31/01/2023

Mentre in politica imperversano le polemiche sulla Direttiva Green di prossima approvazione per la riqualificazione energetica di edifici esistenti, lo Stato ha riportato in auge, con la legge di Bilancio 2023, la detrazione sull’Iva pagata per l’acquisto di case in classe energetica A o B. Dall'introduzione della misura, si sono moltiplicati alcuni dubbi tra i contribuent, tra cui il numero di volte che l'agevolazione può essere usata e se spetta soltanto in caso di abitazione principale oppure anche per le seconde case.

Case in classe energetica A o B: le detrazioni sull'IVA 

Il quesito, posto da un contribuente a Fisco Oggi, riguarda l'utilizzo dell'agevolazione introdotta dal comma 76 dell’art. 1 della legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), per l’acquisto effettuato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 di immobili in classe energetica A o B, consistente in una detrazione IRPEF pari al 50% dell'Iva pagata sulla transazione.

La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di uguale importo, a partire dal periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove successivi. Inoltre essa spetta a condizione che l’immobile sia stato ceduto dall’impresa che l’ha costruito o da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari.

Attenzione però: la detrazione spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda, motivo per cui in caso di incapienza in uno o più anni, l’agevolazione per quel periodo d’imposta si perde e non può essere recuperata.

Detrazione IVA per immobili in classe energetica A o B: quando spetta

L’IVA dovuta sull'acquisto di immobili residenziale corrisponde alle seguenti aliquote:

  • 4% dell'importo dell'acquisto se si tratta di prima casa;
  • 10% dalla seconda casa in poi;
  • 22% per immobili di lusso.

Fondamentale è l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) da allegare all’atto di acquisto, così come nell’atto stesso vanno indicate eventuali pertinenze dell’immobile, in modo che rientrino nell’ambito dell’agevolazione.

Considerato che tra le condizioni previste dal legislatore non c’è quella dell’utilizzo ad abitazione principale dell’immobile acquistato, il Fisco ha risposto al contribuente specificando che il beneficio possa spettare anche per comprare una seconda casa.

Detrazioni Iva per immobili ad alta prestazione energetica: quali bonus sono cumulabili?

Infine la detrazione del 50% sull’IVA dovuta per l’acquisto di immobili in classe energetica A o B è cumulabile con altre detrazioni tra cui:

  • 25% fino a un massimo di 96mila euro per l’acquisto di unità immobiliari facenti parte di un edificio interamente ristrutturato dall’impresa di costruzione, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 3, del TUIR (interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del d.P.R. n. 380/2001 – Testo Unico Edilizia);
  • 50% sul costo di realizzazione di nuovi box.

Non è ancora chiara l'eventuale cumulabilità con il Sismabonus Acquisti, ovvero con la detrazione fino all'85% del costo in caso di interventi di demolizione e ricostruzione in zone sismiche, abbinati ad interventi di risparmio energetico.

© Riproduzione riservata