Acquisto porta blindata: si può chiedere lo sconto in fattura?

Sconto in fattura o detrazione del 50%? Ecco il parere del Fisco

di Redazione tecnica - 15/11/2021

Acquisto porta blindata: è possibile richiedere al fornitore lo sconto in fattura piuttosto che utilizzare la detrazione fiscale del 50% come spesa di prevenzione atti illeciti? È questo il dubbio posto da un contribuente a Fisco Oggi.

Acquisto porta blindata: detrazione o sconto in fattura? La risposta dell’Agenzia delle Entrate

Un contribuente ha deciso di fare installare una porta blindata nella propria abitazione. Sapendo che è possibile usufruire della detrazione del 50% trattandosi di una spesa effettuata per prevenire il rischio del compimento di atti illeciti, si chiede se sia possibile commutare l’agevolazione chiedendo direttamente al fornitore lo sconto in fattura.

Nel valutare il caso, il Fisco ha ricordato che gli interventi per i quali è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura invece dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, sono elencati all’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”), inerente la “Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile”.

Come stabilito dal comma 2 del suddetto art. 121, lo sconto in fattura o la cessione del credito si possono applicare ai seguenti interventi:

  • recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  • efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;
  • adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  • installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119;

Porta blindata e sconto in fattura: cosa dice la norma

In particolare, con riferimento alle spese relative agli interventi sul patrimonio edilizio, si fa richiamo ai lavori “di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Tuir” ossia manutenzione ordinaria e straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazioni edilizie.

L’articolo 16-bis del Tuir prevede che una detrazione del 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare (attualmente portati al 50% su un importo totale di 96.000 euro) per spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati diverse tipologie di interventi. In particolare, alla lettera f)  vengono regolamenta le agevolazioni fiscali previste per l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, tra cui può farsi rientrare il montaggio di una porta blindata o rinforzata. La lettera f), appunto, non è contemplata tra gli interventi elencati dal comma 2 dell’art. 121 del Decreto Rilancio.

Ciò significa che lo sconto in fattura o la cessione del credito per l’acquisto di una porta blindata non sono consentiti consentito, fermo restando la possibilità di usufruire della detrazione in dichiarazione dei redditi, pari al 50% della spesa sostenuta.

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