Affidamento diretto e costo della manodopera: il MIT sul principio di applicazione dei CCNL

Una nuova risposta fornita dal Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entra nel merito dell’indicazione del CCNL negli affidamenti diretti

di Gianluca Oreto - 08/03/2024

Prosegue l’attività chiarificatrice del Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che il 26 febbraio 2024 ha fornito diversi pareri su temi applicativi che riguardano il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti). Tra questi, molti riguardano l’affidamento diretto.

Affidamento diretto e CCNL: il parere del MIT

Con parere 26 febbraio 2024, n. 2338 il MIT ha provato a coordinare ed entrare nel dettaglio delle seguenti disposizioni del Codice dei contratti:

  • l’art. 11, coma 2 (Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti) che dispone “Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione, in conformità al comma 1”;
  • l’art. 41, comma 14 (Livelli e contenuti della progettazione) a mente del quale “Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale
  • l’art. 50, comma 1, lettere a) e b) (Procedure per l’affidamento) che prevede le procedure semplificate per gli affidamenti sottosoglia (l’affidamento diretto);
  • art. 3, comma 1, lett. d), Allegato I.1 (Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti) che definisce l’affidamento diretto come “l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”.

La domanda al MIT

In particolare, premesso che:

  • l’art. 11, comma 2 prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di indicare nei bandi e negli inviti il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione;
  • l’art. 41, comma 14 prevede, con riguardo ai contratti di lavori e servizi, l’ulteriore obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di individuare nei documenti di gara, ai fini della determinazione dell’importo posto a base di gara, i costi della manodopera;

sembrerebbe che, interpretati in base al criterio letterale, si debbano ritenere non applicabili all’affidamento diretto. Per questo motivo si è chiesto al MIT se l’art. 11, comma 2 e l’art. 41, comma 14 del D.lgs. n. 36/2023 possano ritenersi non applicabili agli affidamenti diretti.

La risposta del MIT

Preliminarmente il MIT ha ricordato che l’art. 48, comma 4 del Codice dei contratti dispone che “Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice”.

Da tale disposizione consegue che nei contratti sottosoglia si applicano in primis le regole contenute nel Libro II (Dell’appalto), Parte I (Dei contratti di importo inferiore alle soglie europee) del Codice ed, in particolare, le regole semplificatorie previste dagli artt. 48-55 e, per le sole parti ivi non regolate, la disciplina ordinaria (prevista per gli appalti sopra-soglia) del Codice dei contratti pubblici.

Una premessa che avrebbe dovuto indirizzare diversamente anche il parere 26 febbraio 2024, n. 2318. Ma questa è un’altra storia.

Relativamente all’applicazione dell’art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023, il MIT ha confermato che questa disposizione ha introdotto il principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, i quali devono essere indicati dalla stazione appaltante o dall’ente concedente nel bando di gara o negli inviti, seppur con facoltà per l’operatore economico di indicare, nella propria offerta, un differente CCNL che garantisca l’equivalenza delle tutele ai lavoratori dipendenti (da qui la conferma della ribassabilità dei costi della manodopera rispetto a quelli indicati nel bando).

Nella Relazione Illustrativa al Codice dei contratti, a pagina 27, si “prevede come previsione generale l’obbligo di applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni oggetto del contratto”.

Per questo motivo, secondo il MIT, il principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore non può non trovare applicazione anche negli affidamenti diretti, seppur con la precisazione secondo cui - visto il comma 2, art. 11, D.Lgs. n. 36/2023 - la mancanza di un bando o di invito di gara sembra produrre una apparente disapplicazione del comma citato per l’affidamento diretto. Tuttavia, visto il principio del risultato di cui all’art. 1 del Codice, la stazione appaltante potrà indicare il CCNL per vie informali, per esempio nel momento in cui procede alla richiesta di preventivo all’operatore economico.

Relativamente all’art. 41, comma 14 del Codice, il MIT ha confermato che le disposizioni ivi contenute trovano applicazione anche negli affidamenti diretti in quanto la norma esprime un principio generale (la tutela dei lavoratori) che deve essere comunque rispettato, indipendentemente dalle modalità di affidamento.

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