Affidamento diretto a università e loro consorzi: è illegittimo

È legittimo l’accordo tra amministrazioni per l’affidamento diretto di servizi di ingegneria e architettura?

di Franco Fietta - 05/06/2023

Diverse notizie indicano che nel nostro Paese si sta estendendo il ricorso elusivo allo strumento dell’accordo tra amministrazioni per l’affidamento diretto di servizi di ingegneria e architettura. È un fenomeno grave che interessa diverse Università e loro consorzi, ovvero enti senza fine di lucro, che utilizzando fondi e risorse pubbliche operano sul mercato privato, godendo di vantaggi competitivi infiniti senza neanche essere tenuti a vincere una gara pubblica.

Affidamento diretto e libera concorrenza

L’impatto sotto il profilo della libera concorrenza è del tutto evidente. Da un lato, abbiamo il libero professionista che oltre a versare tasse e contributi, sostiene le spese per la gestione dello studio e per la partecipazione alle gare, dall’altro abbiamo un soggetto pubblico che è finanziato dalla collettività e quindi anche da quei professionisti verso cui opera una forma di concorrenza sleale.

Questa chiara violazione del diritto, da parte di enti che avrebbero ben altra finalità, quali la ricerca e l’insegnamento, è stata oggetto di ripetuti interventi del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 3 giugno 2011, sentenza n. 10) e dell’ANAC (Delibera n. 179 del 3 maggio 2023).

Voglio ricordare che il diritto europeo non ammette la stipulazione, senza gara, di un contratto a mero titolo oneroso tra pubbliche amministrazioni.

I rilievi di Fondazione Inarcassa

Su questi punti, la Fondazione Inarcassa ha già richiamato l’attenzione del legislatore a maggio 2021 durante i lavori sul disegno di legge europea 2019-2020 in Commissione Politiche dell’Unione europea del Senato.

Negli ultimi anni, infatti, diversi soggetti pubblici, parastatali e addirittura del terzo settore, hanno provato a entrare nel mercato dei servizi tecnici. Un’estensione eccessiva della nozione di operatore economico, volta a ricomprendere anche gli enti no profit, non lede esclusivamente i principi di trasparenza e concorrenza ma solleva anche enormi dubbi sulla qualità della progettazione offerta da soggetti deputati a fare tutt’altro. Il terzo settore, a differenza dei professionisti dell’area tecnica, non dispone di strutture organizzative ed economiche adeguate in grado di offrire servizi di progettazione di qualità. Come del resto, va considerato il tema della responsabilità civile in caso di danno procurato nella fase di progettazione e, di conseguenza, quello della RC professionale già obbligatoria per i soggetti del secondo settore e che andrebbe estesa anche a quelli del terzo.

La Fondazione Inarcassa, da sempre sensibile ai temi della sicurezza, continuerà a vigilare e denunciare ogni violazione del diritto nazionale e comunitario, che possa ledere la qualità della progettazione.

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