Bonus sanificazione anti-Covid soltanto per locali aperti al pubblico

Una fondazione non può beneficiare del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

di Redazione tecnica - 24/06/2021

L’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 432 del 23 giugno 2021 chiarisce i dubbi di una fondazione che si occupa della diffusione ed elaborazione della cultura precisando che una fondazione che svolge attività commerciale non può beneficiare del credito d’imposta previsto dal decreto “Rilancio” in relazione alle spese sostenute per l’adeguamento degli ambienti di lavoro alle misure anti-Covid perché non in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla norma.

La Fondazione ed il quesito all'Agenzia delle Entrate

La Fondazione, nel porre il quesito all’Agenzia delle Entrate, fa presente di dichiarare i ricavi conseguiti tramite i modelli relativi agli enti commerciali e che nel 2020 ha effettuato alcuni investimenti per garantire la didattica a distanza e consentire lo smart working (software, licenze per l’utilizzo di piattaforme webinar, laptop, eccetera) ritenendo di poter beneficiare, per le spese sostenute al riguardo, del credito d’imposta riconosciuto dal decreto “Rilancio”, in caso di investimenti di “carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa”.

Bonus disciplinato dall'articolo 120 del dl n. 34/2020

L’Agenzia delle Entrate nel ricordare che il bonus cui si riferisce la fondazione è disciplinato dall’articolo 120 del Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77  e prevede un credito d’imposta pari 60% dei costi sostenuti nello scorso anno, fino a un massimo di 80mila euro, per gli interventi diretti all’adeguamento degli ambienti in modo da consentire, contemporaneamente, il proseguimento dell’attività lavorativa e il rispetto delle norme per il contenimento del Coronavirus, precisa che il beneficio è destinato agli esercenti attività d'impresa, arte o professione in determinati luoghi aperti al pubblico (alberghi, bar, terme, musei, teatri, eccetera).

Spese divise in due gruppi

Le spese per le quali è riconosciuto il beneficio sono state suddivise in due gruppi: uno relativo agli interventi agevolabili (ad esempio di tipo edilizio e di messa in sicurezza degli edifici) e l’altro agli investimenti, che comprendono, tra l’altro, l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa.
Le modalità applicative della misura e della cessione del relativo credito d’imposta, ricorda l’Agenzia, sono state definite con il provvedimento 10 luglio 2020 mentre la circolare n. 20/2020, pari data, ha fornito in primi chiarimenti interpretativi.

Destinatari gli esercenti attività d'impresa, arte o professione

Destinatari del credito d’imposta, ha specificato l’Agenzia delle entrate con la citata circolare, sono gli esercenti attività d'impresa, arte o professione che operano nei luoghi aperti al pubblico individuati dal decreto “Rilancio” stesso. Il credito spetta in relazione agli interventi effettuati per l’apertura o riapertura in sicurezza dei locali.
Possono, inoltre, beneficiare dell’agevolazione anche le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi quelli del terzo settore, che, come ha puntualizzato l’Agenzia con la Circolare 13 aprile 2020 n. 9, non esercitano, in via prevalente o esclusiva, un'attività d’impresa in base ai criteri stabiliti dall'articolo 55 de Tuir, anche se non svolgono una delle attività individuate dalla misura agevolativa aperte al pubblico.

La Fondazione è un Ente commerciale

La fondazione istante, come risulta dallo stesso interpello, è un ente commerciale (articolo 73, comma 1, lettera b), del Tuir) e dichiara di svolgere attività commerciale, quindi, non rientra tra gli organismi senza scopo di lucro ammessi al beneficio, secondo la circolare n. 20/2020 (le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi quelli del terzo settore). Né può usufruire del tax credit per l’attività d’impresa perché non opera in uno dei settori con codice Ateco ammesso all’agevolazione.
In sintesi, la fondazione non può beneficiare del credito d’imposta per mancanza del requisito soggettivo.

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