Bonus facciate: Applicabile anche ai parapetti dei balconi

Detrazione anche per i parapetti dei balconi ed a certe condizioni anche per i corpi illuminanti a soffitto o a parete

di Redazione tecnica - 16/07/2021

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta 15 luglio 2021, n. 482 chiarisce che il “bonus facciate” spetta al contribuente anche per le spese sostenute per l'intervento sui parapetti dei balconi, trattandosi di elementi costitutivi del balcone stesso.

La nuova risposta dell’Agenzia delle entrate si aggiunge alla precedente n. 411 del 25 settembre 2020 avente ad oggetto “Bonus facciate interventi di rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi (articolo 1, commi da 219 a 223 della legge n. 160 del 2019)” con cui L’Agenzia aveva già precisato che la detrazione fiscale prevista per gli interventi sulle facciate esterne degli edifici (c.d. Bonus Facciate) è ammessa anche per le spese sostenute per la rimozione della pavimentazione esistente, l'impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione, la rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei sotto-balconi e successiva tinteggiatura e la rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei frontalini dei balconi e successiva tinteggiatura (leggi articolo)

Quanto, invece, all’installazione di corpi illuminanti a soffitto o a parete, in corrispondenza degli stessi balconi, al fine di dare risalto all'architettura dell'edificio anche nelle ore notturne, l’agevolazione spetta solo in presenza di motivi “tecnici”, da verificare nel caso concreto.

L’intervento edilizio in progetto

Nel caso in argomento una società intendeva effettuare dei lavori di restauro dei parapetti dei balconi di un hotel, di cui la compagine è proprietaria, fruendo del "bonus facciate".
La contribuente, più in particolare, aveva progettato un intervento sui parapetti dei balconi, costituiti da ringhiere metalliche e parti in vetro, ed aveva, anche, previsto l'illuminazione dei balconi con corpi illuminanti da posizionare a soffitto o a parete. Al fine di migliorare l'estetica del fabbricato, infatti, la società intendeva modificare i parapetti, aumentando la superficie delle porzioni vetrata, a discapito della parte metallica che - data la vicinanza al mare - è soggetta a continui e ripetuti interventi di manutenzione; in alternativa, la società progetta di modificare il disegno della ringhiera metallica, sostituendo in ogni caso il vetro, oramai obsoleto, con nuovi elementi, dello stesso materiale, ma con migliori caratteristiche in termini di sicurezza. Inoltre, la snc prevede di installare corpi illuminanti a soffitto o a parete, in corrispondenza degli stessi balconi, al fine di rendere gradevole la vista e dare risalto all'architettura dell'edificio anche nelle ore notturne.
Secondo la società, gli interventi descritti rientravano pienamente nel “bonus facciate” e, a tal fine, chiedeva il parere dell’Agenzia.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate

L'Agenzia, nel rispondere al dubbio in questione, premette che l’articolo 1, commi da 219 a 224, legge di bilancio 2020, come modificato dall'articolo 1, comma 59, legge di bilancio 2021, prevede una detrazione del 90% per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici (“bonus facciate”).
In particolare, continua l’amministrazione, la detrazione spetta in relazione alle “spese documentate, sostenute negli anni 2020 e 2021, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444”.
Come accennato, la detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del Dm n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Ai fini del riconoscimento dello sconto, gli interventi devono essere finalizzati al "recupero o restauro" della facciata esterna e devono essere realizzati esclusivamente sulle “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi”.
L'agevolazione riguarda, in definitiva, gli interventi effettuati sull'involucro esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).
Riguardo al caso in esame, l’amministrazione finanziaria è del parere che, fermi gli altri requisiti richiesti per l’agevolazione, il “bonus facciate” spetta per le spese sostenute per l'intervento sui parapetti dei balconi, trattandosi di elementi costitutivi del balcone stesso (vedi, anche, Risposta n. 289/2020 e Circolare n. 2/2020).

Quanto, poi, all'installazione dei corpi illuminanti a soffitto o a parete, nel presupposto che si tratti di opere accessorie e di completamento dell'intervento sulle facciate esterne nel suo insieme i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell'intervento stesso (Vedi Risposta n. 520/2020), secondo l’Agenzia il “bonus facciate” spetta nel caso in cui tali interventi si rendono necessari per motivi "tecnici", aspetto desumibile, tra l'altro, dai documenti di progetto degli interventi nel loro complesso.

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