Agevolazioni prima casa under 36: chiarimenti dal Fisco

Un nuovo caso per l’Agenzia delle Entrate: cosa succede quando un comproprietario ha più di 36 anni?

di Redazione tecnica - 05/11/2021

Agevolazioni prima casa under 36: le casistiche sono infinite e lo dimostra il nuovo quesito posto a Fisco Oggi da una contribuente di 34 anni con un ISEE inferiore ai 40.000 euro, in procinto di acquistare un immobile in comproprietà con una persona di età superiore ai 36 anni. Cosa succede in questo caso? Il vantaggio fiscale è perso, oppure esiste una soluzione?

Agevolazioni prima casa under 36: le condizioni per richiederle

Le agevolazioni prima casa under 36 consistono nell’esenzione dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale per atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione (escluso quelle di categoria catastale A1, A8 e A9) e atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione, quando stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto i 36 anni di età e con un ISEE non superiore ai 40mila euro.

L’art. 64, co. 7 del D.L. n. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis) ha stabilito che per questi atti viene attribuito un credito d’imposta pari all’imposta sul valore aggiunto relativa all’acquisto.

Questo credito di imposta può essere utilizzato:

  • in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
  • in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto;
  • in compensazione ai sensi del dlgs n. 241/1997.

Il credito d’imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.

Infine, il comma 8, dello stesso Decreto Legge stabilisce che i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti di cui al comma 6, sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25 % dall’articolo 18 del dpr 29 settembre 1973, n. 601.

Queste agevolazioni si applicano agli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto legge) e il 30 giugno 2022.

Agevolazioni casa under 36: cosa succede se il comproprietario ha più di 36 anni?

Nel caso di due persone che acquistano un immobile ad uso abitativo, ma solo uno degli acquirenti ha i requisiti per richiedere le agevolazioni “prima casa under 36”, il Fisco ha chiarito nella circolare n. 12/E del 2021 che la persona avente diritto potrà beneficiare delle agevolazioni per la quota di sua spettanza e potrà usufruire dell’esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale o, se l’acquisto è soggetto a Iva, del credito d’imposta pro quota.

Per quanto riguarda, invece, l’altra persona (over 36):

  • se ha diritto, comunque, solo all’agevolazione “prima casa”, beneficerà degli effetti della relativa disciplina, pagando sulla sua quota l’imposta di registro agevolata pari al 2% sul valore dell’immobile, con un importo minimo di 1.000 euro, e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna. Se l’acquisto è soggetto a Iva, invece, saranno dovute l’Iva agevolata al 4% e le imposte di registro, catastale e ipotecaria nella misura fissa di 200 euro ciascuna.
  • se invece non ha diritto ad alcuna agevolazione, sulla sua quota pagherà le imposte in misura ordinaria (imposta di registro del 9%, con un importo minimo di 1.000 euro, e imposte ipotecarie e catastali nella misura di 50 euro ciascuna; se l’acquisto è soggetto a Iva, invece, saranno dovute l’Iva ordinaria al 10% e le imposte di registro, catastale e ipotecaria nella misura fissa di 200 euro ciascuna).
© Riproduzione riservata