ANAC: concorso di progettazione Regione Sicilia non è conforme

Con la delibera n. 794/2021, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha riscontrato numerose anomalie e conflitti di interesse nella commissione di gara

16/12/2021

Concorso di progettazione per la realizzazione del nuovo Centro Direzionale Regione Sicilia: secondo ANAC, la procedura di gara non è conforme alla legge.

Gara progettazione Regione Sicilia: la delibera ANAC

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, con la delibera n. 794 del 6 dicembre 2021 ha riscontrato diverse anomalie, tra cui “la mancata veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori in merito all’assenza di precedenti rapporti lavorativi” con il presidente della Commissione di gara, con conseguenti conflitti di interesse ed esclusione di alcuni partecipanti, nonché del vincitore.

I fatti

Con Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 89 del 03.08.2020, la Regione Sicilia ha bandito, ai sensi dell’articolo 154, comma 4 del D.lgs. 50/2016 un concorso internazionale di progettazione, con procedura aperta a due gradi, avente ad oggetto la realizzazione del nuovo Centro Direzionale Regione Sicilia.  

In particolare si richiedeva, dopo l’espletamento del 2° grado, la redazione di un progetto con un livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del nuovo centro direzionale che accogliesse tutti gli edifici dell’Amministrazione e delle società collegate dislocati nelle varie sedi di Palermo, per un importo complessivo dei lavori pari a 270.000.000,00 euro (costo stimato per la realizzazione dell'opera, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a 424.400.000,00 euro).

Il concorso, da svolgersi sulla piattaforma informatica concessa dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC), in virtù del protocollo di intesa sottoscritto tra la Stazione appaltante e lo stesso CNAPPC, al fine di garantire l’anonimato e condizioni uniformi di partecipazione, prevedeva un’articolazione in due livelli, con lo scopo di selezionare, in un primo momento le cinque migliori proposte ideative da ammettere al secondo grado finalizzato, poi, all’individuazione della migliore proposta progettuale tra quelle selezionate.

Nel bando di gara veniva prevista la corresponsione in favore del vincitore della somma di 500.000 euro (con un anticipo parziale su un totale di 1.133.000,00 euro per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica), ed agli altri quattro classificati la somma di 200.000,00 euro cadauno. Nella lex specialis veniva anche prevista la possibilità che gli autori dei progetti premiati avrebbero avuto diritto all'attribuzione di appalti di servizi di progettazione successivi.

A marzio 2021 è stato proclamato il vincitore e il mese successivo, su segnalazione di alcuni Consiglieri regionali, l’ANAC ha fatto presente all’amministrazione il conflitto d’interesse sussistente fra il Presidente della Commissione del concorso e il mandante del gruppo vincitore del concorso stesso, considerate le pregresse attività di collaborazione svolte, tra cui la scrittura di un libro, la partecipazione a seminari, concorsi e a consigli scientifici.

Tali rapporti, secondo Anac, avrebbero comportato un dovere di astensione da parte del presidente. Anche le dichiarazioni da parte dei vincitori del concorso di non aver mai avuto rapporti lavorativi con il Presidente, in realtà sussistenti e continuati, avrebbero costituito di per sé causa di esclusione, minando l’affidabilità e l’integrità dell’operatore con cui la Pubblica amministrazione sarebbe andato a contrarre. A seguito dei rilievi di Anac, è stata riformulata la graduatoria provvisoria, escludendo pertanto dalla gara il vincitore.

ANAC: non si può nominare la Commssione prima della scadenza termini di presentazione offerte

Non solo: Anac ha rilevato un’ulteriore anomalia, in quanto dalla documentazione emerge che la Commissione di concorso è stata nominata dalla Regione ben un mese e mezzo prima della data fissata per la scadenza delle offerte previste nel bando: si tratta di una violazione alla normativa esistente, che prevede che la nomina dei commissari deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, al fine di garantire l’anonimato dei commissari nella fase partecipativa.

La violazione di tale principio dovrebbe comportare la decaduta della nomina della commissione, effettuata in violazione della normativa esistente, con conseguente decaduta per illegittimità degli atti di gara e successiva reimpostazione dell’intero procedimento. Tanto più che, dopo il vincitore del concorso, sono stati esclusi anche il secondo e quarto classificato, in quanto tutti avevano avuto rapporti lavorativi non dichiarati con il Presidente di Commissione.

Nel caso di specie, dunque, gli operatori avrebbero dovuto comunicare alla stazione appaltante i precedenti rapporti lavorativi svolti con il Presidente della Commissione, al fine di permettere alla medesima la valutazione circa la sussistenza di un eventuale conflitto d’interesse.

ANAC ha quindi ribadito che la necessaria posteriorità della nomina della commissione rispetto alla data di scadenza di presentazione delle offerte costituisce un principio di carattere generale, rispondente alle esigenze di buona amministrazione e imparzialità dell'attività della pubblica amministrazione, ed in quanto tale applicabile anche ai concorsi di progettazione, a prescindere da un rinvio formale alla norma di cui all’articolo 77 comma 7 da parte dell’articolo 155 D.lgs. 50/2016: “Le commissioni di gara devono essere composte da soggetti privi di qualsiasi interesse o coinvolgimento nella definizione dell’oggetto di gara, in modo da scongiurare qualsiasi rischio di favoritismo o interferenza nella valutazione delle offerte presentate dai concorrenti. Il dovere di terzietà dei commissari costituisce un corollario dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché di trasparenza cui deve ispirarsi tutta l’azione amministrativa”.

Sotto il profilo sostanziale, la conoscenza dei commissari in un momento antecedente al termine della scadenza delle offerte potrebbe infatti influenzare la decisione di partecipare alla gara e agevolare la predisposizione dell’offerta da parte di alcuni concorrenti, in contrasto con i principi di libera concorrenza e par condicio. Non solo: essa non scongiurerebbe il rischio di emersione di ipotesi di incompatibilità solo nella fase finale di proclamazione del vincitore, bensì potrebbe influenzare la decisione di partecipare alla gara nonché la predisposizione dell’offerta.

Inoltre, l’eventuale conflitto d’interessi sussistente tra operatore e commissario, che possa derivare anche da pregressi rapporti lavorativi, comporta l’onere di astensione del commissario, come prescritto dall’art. 42 del Codice, e non la mancata partecipazione (o esclusione) dell’operatore, prevista dall’ordinamento solo come extrema ratio.

Anomalie in commissione gara: la delibera ANAC

Anac ha quindi deliberato che

  • la procedura di gara in esame non è conforme al disposto di cui agli articoli 154 e 77 comma 7 del D.lgs. 50/2016, nonché delle indicazioni previste nelle Linee Guida n. 5 recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, stante la nomina della commissione giudicatrice prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
  • la stazione appaltante, in riferimento alla mancata veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori in merito all’assenza di precedenti rapporti lavorativi, deve attivare valutazioni e iniziative procedimentali attuative del disposto dell’art. 80, comma 12 del Codice dei Contratti Pubblici.

Infine, l’Autorità ha invitato la Regione Sicilia ad avviare tutte le misure del caso in sede di autotutela a fronte delle circostanze e dei fatti venuti alla luce.

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