ANAC: le Stazioni Appaltanti devono adeguarsi alle Linee Guida dell’Autorità

Ogni eventuale discostamento dai bandi tipo va motivato in maniera circostanziata, ai sensi dell'art. 71 del Codice dei Contratti Pubblici

di Redazione tecnica - 25/09/2022

Le Stazioni Appaltanti sono tenute ad attenersi alle indicazioni contenute nelle Linee Guida ANAC e, qualora decidano di discostarsene, devono farlo dandone specifica motivazione e adottando un atto ad hoc, in cui spieghino le ragioni che hanno portato alla deroga. 

Violazione Bandi Tipo e Linee Guida: il richiamo di ANAC

Sono questi i contenuti dell’Atto del Presidente ANAC del 14 settembre 2022 prot. n. 73809, con cui l’Autorità ha richiamato una Città Metropolitana a seguito della segnalazione effettuata per la presenza di una clausola limitativa per la valutazione dell’offerta tecnica, in contrasto con le linee guida ANAC n. 1, riportanti “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”. In particolare era indicato un limite temporale per il requisito della professionalità e adeguatezza dell’offerta in contrasto con le vigenti linee guida ANAC che, sul punto, fanno riferimento a servizi affini senza alcun limite di temporale.

Secondo la Stazione Appaltante, la clausola era legittima come ribadito più volte dalla giurisprudenza amministrativa, per cui le indicazioni formulate dall’ANAC con i bandi-tipo, laddove intese a fornire suggerimenti alle stazioni appaltanti sui criteri qualitativi per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non sono ascrivibili alla categoria delle linee guida vincolanti, per cui l’inosservanza delle stesse non potrebbe inficiare la legittimità di eventuali clausole di gara difformi. Di conseguenza la discrezionalità valutativa attribuita alle stazioni appaltanti, consente alle stesse, in forza di ragioni di pubblico interesse, di discostarsi dalle linee guida ANAC per cercare di individuare operatori economici sul mercato.

Il discostamento dalle Linee Guida va puntualmente motivato

Sul punto, ANAC ha ricordato che il D.Lgs. n. 50/2016 all’art. 213 dispone che l’Autorità “attraverso linee guida, bandi tipo, contratti tipo e altri strumenti, garantisce la promozione dell’efficienza, della qualità, dell’attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità di procedimenti amministrativi, favorendo lo sviluppo delle migliori pratiche”.

Inoltre come stabilito all’art. 71 dello stesso Codice:

  • al fine di agevolare l'attività delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, successivamente alla adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi
  • le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo”
  • i bandi di gara vanno redatti in conformità agli stessi stabiliti dall’Anac, motivando espressamente ogni forma di deroga”.

La Stazione Appaltante non si sarebbe invece attenuta a queste disposizioni e avrebbe ignorato il bando tipo, determinando di fatto “un effettivo restringimento della concorrenza senza alcuna valida argomentazione a supporto”.

Di conseguenza, nel ritenere la clausola in contrasto col principio del favor partecipationis e, dunque, limitativa della concorrenza, ANAC ha invitato la stazione appaltante a procedere con un adeguato e puntale rispetto della normativa di settore.

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