Annotazione nel casellario ANAC: gli obblighi dell'Autorità

L’Anac deve valutare sia la conferenza della notizia rispetto ai fini di tenuta del Casellario informatico, sia la sua utilità quale indice rivelatore di inaffidabilità dell'operatore economico

di Redazione tecnica - 21/03/2023

L’annotazione al casellario informatico ANAC deve essere effettuata accertando sempre che ci sia stato realmente un grave idedempimento da parte di un professionista. Diversamente, si correrebbe il rischio di fornire un giudizio non corretto sull’affidabilità dell’operatore economico e rendere più gravoso il lavoro di verifica dei requisiti da parte delle Stazioni Appaltanti.

Annotazione al casellario ANAC: la sentenza del TAR

Sulla base di queste indicazioni, il TAR Lazio, con la sentenza n. 3945/2023, ha accolto il ricorso di un professionista contro l’annotazione al casellario informatico ANAC ex art. 213, comma 10 del d.Lgs. 50/2016 su segnalazione della Stazione Appaltante, ex art. 80 del d.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), che aveva annullato il contratto di affidamento dell’incarico professionale per la progettazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento sismico e di riqualificazione energetica su un immobile.

In particolare, l’autorità, nell’annotazione al casellario, ha evidenziato che “nel valutare se un fatto rientri o meno tra le cd 'notizie utili', non esprime una propria valutazione sulla rilevanza del fatto, ma verifica solo l'utilità dell'inserimento della notizia nel Casellario ai fini delle future valutazioni delle Stazioni Appaltanti, che tuttavia rimangono sempre libere di esaminare sia i fatti annotati nel Casellario, sia altre vicende professionali, come chiarito dal testo delle Linee Guida dell'ANAC n. 6. La finalità del compito affidato all'ANAC traspare dalla stessa formulazione dell'enunciato normativo e consiste nella realizzazione di una banca dati integrata, che raccolga le informazioni e le notizie rilevanti per le stazioni appaltanti in vista della verifica del possesso dei requisiti generali e speciali degli operatori economici, il cui accertamento è comunque riservato alla stazione appaltante nell'ambito della singola procedura di gara”.

Secondo il ricorrente, l’annotazione sarebbe stata fatta tardivamente e sarebbe stata immotivata perché non rispondente a un inadempimento grave come richiesto dall’art. 8, co. 2, lett. b) del regolamento e dall’art. 213, co. 10, del d.lgs. n.50/2016.

Il giudice ha dato ragione al professionista, fermo restando che nel caso di procedimenti di annotazione, l’eventuale tardività della segnalazione da parte della stazione appaltante non influisce sul potere dell’Anac di avvio del procedimento che è ricollegato alla verificazione di un fatto storico, in specie, la risoluzione contrattuale per grave inadempimento, in ordine alla quale il provvedimento di annotazione costituisce, per l’Autorità un atto di natura vincolata.

I doveri di valutazione dell'Autorità Anticorruzione

Secondo il TAR, ANAC ha disposto l’annotazione nei confronti del ricorrente senza valutare (e motivare) adeguatamente l’utilità della notizia per le finalità proprie del Casellario non potendo a tal fine essere ritenuto sufficiente il mero richiamo operato dall’Anac della normativa e della giurisprudenza sul punto, tenuto conto che non risulterebbero rinvenibili nel comportamento del ricorrente gli estremi di un inadempimento grave come richiesto dall’art. 8, co. 2, lett. b) del Regolamento e dall’art. 213, co. 10, del d.lgs. n.50/2016.

La giurisprudenza, in ordine al corretto esercizio del potere di annotazione, ha precisato che l’Anac ha il dovere di valutare sia la conferenza della notizia rispetto alle finalità di tenuta del Casellario informatico, sia l’utilità della stessa quale indice rivelatore di inaffidabilità dell'operatore economico attinto dall’annotazione.

In particolare, ha precisato che «la mera valenza di “pubblicità notizia” delle circostanze annotate come “utili” e il fatto che le stesse non impediscano, in via automatica, la partecipazione alle gare, non esonera l'Autorità da una valutazione in ordine all'interesse alla conoscenza di dette vicende, la cui emersione deve avvenire in forza di un processo motivazionale che, per quanto sintetico, non può ridursi ad una assertiva affermazione di conferenza della notizia.

L’Autorità, prima di procedere all’iscrizione nel Casellario informatico, è tenuta «a valutare l’utilità della notizia alla luce delle circostanze di fatto esposte dall’operatore economico nella sua memoria, poiché effettivamente incidenti … sulla gravità dell’errore professionale commesso e, in via indiretta, sull’apprezzamento dell’affidabilità della società da parte delle stazione appaltanti, cui è imposta la consultazione del Casellario, per ogni procedura di gara indetta successivamente all’iscrizione», in quanto l’astratta valutazione dell’utilità dell’informazione non è sufficiente a giustificare l’annotazione nel Casellario, dovendo – al contrario – l’Autorità «procedere ad un’attenta valutazione dell’utilità in concreto dell’annotazione ai fini dell’apprezzamento dell’affidabilità dell’operatore che le stazioni appaltanti avrebbero potuto compiere in relazione a successive procedure di gara.

Se è vero che la risoluzione del contratto disposta da una Stazione appaltante costituisce un’ipotesi tipica di annotazione rispetto alla quale può riconoscersi ad Anac un’attenuazione dell’obbligo di motivazione in ordine all’utilità della notizia, è altrettanto vero che il giudizio sull’effettiva rilevanza del fatto, ovvero “sull’utilità in concreto” della notizia, per la  valutazione delle S.A. in ordine all’affidabilità dell’operatore economico, non può prescindere da un’attenta considerazione delle circostanze concrete in cui è stato adottato il provvedimento di risoluzione.

Nel caso di specie, va evidenziato che il Comune ha disposto la risoluzione ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 per grave inadempimento rispetto alle obbligazioni del contratto, senza però fornire indicazioni in modo specifico. Se è vero che l’Autorità non deve sostituirsi alle valutazioni proprie della Stazione appaltante e che, quindi, «l’iscrizione non deve essere preceduta dall’accertamento della concreta rilevanza del fatto ai fini della sussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettera c)» è altrettanto vero, secondo il TAR, che la stessa giurisprudenza ha sempre evidenziato «l’esigenza di verificare, da parte dell’ANAC, l’utilità (concreta) della notizia in relazione alla sua possibile rilevanza nell’accertamento della causa di esclusione dell’inaffidabilità professionale dell’operatore economico».

L'annotazione deve essere basata su fatti rilevanti

In altri termini, l’Autorità non deve certo valutare se la notizia annotata costituisce di per sé motivo di esclusione ex art. 80, comma 5, lett. c, d.lgs. n. 50/2016, ma non può esimersi dal considerare se la stessa è idonea o meno a fornire alle Stazioni appaltanti indicazioni utili per il giudizio sull’affidabilità dell’operatore economico di cui alla citata disposizione.

Conseguentemente, l’ANAC ha quindi il dovere di non procedere all’annotazione di fatti che, per gli elementi che li caratterizzano in concreto, non risultano a tutt’evidenza utili e rilevanti per un giudizio sull’affidabilità dell’operatore economico. Del resto è evidente che l’inserimento di annotazioni di dubbia utilità all’interno del Casellario non avrebbe altra conseguenza che quella di aggravare - e per ciò stesso rendere maggiormente esposta a errori – l’attività di verifica delle Stazioni appaltanti.

 

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