Annullamento gara "ponte": si può revocare l'aggiudicazione?

Il Consiglio di Stato si pronuncia su un interessante caso di revoca di aggiudicazione di un appalto ponte

di Redazione tecnica - 22/11/2021

Gara “ponte” e gara “definitiva”: può l’aggiudicazione di una pregiudicare l’altra? Sì, come spiega bene il Consiglio di Stato con la sentenza n. 7537/2021, relativa proprio alla revoca di aggiudicazione di una gara “ponte” a seguito della scelta di un’Amministrazione di procedere direttamente con l’affidamento definitivo del servizio all’aggiudicataria dell’appalto principale.

Annullamento gara "ponte": si può revocare l'aggiudicazione?

Nel caso in esame una Centrale Unica di Committenza aveva indetto una gara telematica da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di un servizio della durata di 7 anni da svolgersi presso un Comune.

Allo stesso tempo, l’Amministrazione aveva avviato le procedure della gara d’appalto per l’affidamento “ponte” del servizio. E qui il pasticcio: un operatore economico si è aggiudicato l’appalto per la “gara ponte”, classificandosi invece secondo in quella principale. La ditta aggiudicataria della gara principale ha manifestato la propria disponibilità a dare esecuzione anticipata al contratto di durata pluriennale, rendendo inutile l’assegnazione provvisoria del servizio prevista dalla gara “ponte”, che è stata revocata in autotutela dall’Amministrazione.

Da qui il ricorso al Tribunale Amministrativo da parte dell’aggiudicataria dell’appalto ponte, sia per l’aggiudicazione della gara che per la revoca dell’aggiudicazione del contratto “ponte”.

Consiglio di Stato: autotutela è procedimento motivato e discrezionale

Palazzo Spada ha respinto il ricorso, pur ammettendone l’ammissibilità perché è evidente la connessione tra il procedimento di revoca e la manifesta disponibilità dell’aggiudicataria della gara principale a dare immediatamente seguito al servizio oggetto di appalto.

In particolare, la revoca dell’affidamento della gara ponte poggia sulla disponibilità manifestata dall’aggiudicatario nella gara "principale" a dare esecuzione anticipata al contratto ed è correttamente motivata: in questo caso bisogna considerare l’ampia discrezionalità di cui dispone l’amministrazione nell’esercizio del potere di revoca in autotutela degli atti amministrativi, rispetto alla valutazione di opportunità e convenienza dell’interesse pubblico.

In questo caso la determinazione di revoca si fonda sui seguenti elementi:

  • accelerazione dell’iter procedimentale della gara principale che ha portato alla individuazione dell’aggiudicatario;
  • dichiarata disponibilità dell’aggiudicatario a dare esecuzione al contratto;

Peraltro, a seguito della individuazione dell’aggiudicatario della gara principale, è venuto meno il presupposto fattuale che reggeva e giustificava la gara “ponte” e le finalità del suo svolgimento, con la possibilità di motivare il provvedimento in autotutela applicando l’art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) elativo all’affidamento dell’appalto in via d’urgenza.

La determinazione di revoca appare sufficientemente motivata anche sotto il profilo dell’interesse pubblico, laddove il responsabile del procedimento ha dato espressamente conto che:

  • la procedura di gara per l’affidamento “ponte” del servizio è stata indetta nelle more dell’espletamento della gara principale al “precipuo scopo di traghettare il servizio fino all’individuazione del nuovo contraente definitivo;
  • è venuto meno, quindi, l’interesse pubblico all’aggiudicazione e alla stipula del contratto di affidamento “ponte” del servizio, essendo già stato individuato l’aggiudicatario dell’appalto principale;
  • la sopravvenuta individuazione dell’aggiudicatario della gara principale cui era finalizzata la gara “ponte” integra un sicuro mutamento della situazione di fatto che rende inopportuna e inutile la prosecuzione della gara stessa;
  • le valutazioni della Stazione appaltante conducono, pertanto, a ritenere non più opportuno proseguire verso la definizione della gara ponte;
  • le circostanze corrispondono ai “sopravvenuti motivi di pubblico interesse” ovvero quel “mutamento della situazione di fatto non prevedibile” che fondano l’esercizio legittimo del potere di revoca da parte dell’Amministrazione;
  • il ritiro della procedura indetta è ampiamente giustificato dalla sopravvenuta aggiudicazione della gara principale a cui la gara ponte era funzionale.

La revoca dell’affidamento della “gara ponte” è quindi legittima: di conseguenza, il Consiglio ha respinto il ricorso e confermato l’aggiudicazione della gara principale alla concorrente arrivata prima.

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