Appalti, l'aumento del costo materiali è causa imprevista e imprevedibile

Le SA e gli operatori possono proporre varianti per ottenere risparmi da utilizzare a compensazione dei maggiori costi sostenuti

di Redazione tecnica - 17/07/2022

L’entrata in vigore della legge del 29 giugno 2022 n. 79, di conversione del D.L. n. 36/2022 (cd. “Decreto PNRR 2") ha portato un’importante novità in materia di appalti e costi dei materiali, con l’introduzione dei commi 2 ter e 2 quater all’art. 7.

Aumento costi materiali: le nuove disposizioni nella legge di conversione del Decreto PNRR 2

Le due disposizioni rendono conto, da un punto di vista “ufficiale”, dell’eccezionalità del momento in termini di aumento dei costi dei materiali per lavori e, facendo riferimento all’articolo 106 comma 1 lettera c) del Codice dei Contratti Pubblici, indicano tra le cause impreviste e imprevedibili quelle che alterano in modo significativo del costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera.

Questo il testo dei due commi:

  • 2-ter. L'articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera.
  • 2-quater. Nei casi indicati al comma 2-ter, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l'aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.

Quindi il comma 2-ter stabilisce espressamente che l’aumento del costo dei materiali rappresenta una causa imprevista ed imprevedibile per l’adozione delle varianti di cui all’articolo 106 comma 1, lettera c), numero 1), mentre il comma 2 quater prevede che la SA o l’aggiudicatario possano proporre varianti che, senza snaturare l’opera e la sua funzionalità, assicurino risparmi da utilizzare in compensazione dei maggiori costi dei materiali e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In questo modo viene data un’ulteriore possibilità, alle stazioni appaltanti e agli operatori di fronteggiare la grave situazione causata dal vertiginoso aumento dei costi dei materiali verificatosi a partire dal 2021.

Conversione Decreto PNRR 2, tutte le norme in materia di Lavori Pubblici

Ricordiamo inoltre che con la conversione in legge del Decreto PNRR 2 sono state ufficializzate le seguenti norme in materia di lavori pubblici:

  • art. 7, commi 2-ter e 2-quater, sui costi dei materiali per la realizzazione di opere;
  • art. 18-bis, comma 12, sugli oneri per la pubblicazione e la pubblicità legale degli appalti pubblici;
  • art. 32, comma 1, lett. c-bis), sulle esclusioni nel settore delle comunicazioni elettroniche dalla disciplina del codice dei contratti pubblici;
  • art. 35, comma 1-bis, che disciplina i compensi del collegio consultivo tecnico delle stazioni appaltanti.
© Riproduzione riservata

Documenti Allegati