Appalti di fornitura con posa in opera: chiarimenti da ANAC

L'affidamento che prevede l'acquisto di un bene e l'esecuzione di lavori di installazione per il suo utilizzo non si può configurare come "contratto misto d'appalto"

di Redazione tecnica - 02/10/2023

In un appalto pubblico in cui si parla di fornitura con posa in opera, l'elemento "posa in opera", rispetto alla "fornitura" , riguarda le prestazioni esecutive necessarie a posare in opera il bene acquistato, ovvero di renderlo idoneo ad essere utilizzato secondo la sua destinazione in uso. Ciò implica che non si può configurare come "contratto misto d'appalto", ma va qualificato come "appalto pubblico di fornitura" quello in cui si prevede l'acquisto di un bene e, insieme a questo, l'esecuzione di lavori di posa in opera e di installazione con carattere accessorio.

Fornitura con posa in opera:i chiarimenti di ANAC sulla natura dell'appalto

L'ANAC torna così a chiarire la differenza tra appalto di fornitura con posa in opera e appalto misto di lavoro, nella delibera del 6 settembre 2023, n. 389, con la quale ha confermato la legittimità di un bando di gara indetto da un Comune per la fornitura e messa a dimora di verde pubblico, dei connessi impianti di irrigazione e di arredi per i parchi gioco.

Secondo l’OE che ha richiesto il parere di precontenzioso, l’appalto in questione si sarebbe caratterizzato per la prevalenza economica dei lavori rispetto alle forniture, in quanto la stazione appaltante avrebbe errato nel qualificare gli interventi come forniture con posa in opera invece che come lavori.

Conseguentemente, la S.A. avrebbe erroneamente considerato di prevedere quali requisiti di capacità tecnica e professionale quelli riferiti esclusivamente alle forniture analoghe eseguite nel triennio precedente e alla fornitura di punta pari al 30% del valore della categoria ritenuta prevalente.

Appalti di fornitura con posa in opera e appalti di lavori: com distinguerli?

Ricorda l'Autorità che con le delibere n. 446 del 28 settembre 2022 e n. 354 del 5 maggio 2021 è stata ribadita la distinzione fra appalto di fornitura con posa in opera e appalto di lavori pubblici, nel senso che «Si configura un appalto di fornitura con posa in opera quando l’interesse della stazione appaltante consiste nell’acquisto di una res e le lavorazioni di posa in opera rivestono carattere strumentale, rendendo possibile l’uso del bene. Quando invece le prestazioni dedotte nel contratto comportano una modificazione strutturale o funzionale di un bene, con il risultato di ottenere un nuovo bene che, in quanto finito in ogni sua parte, sia capace di esplicare autonome funzioni economiche e tecniche, si ricade nell’ambito degli appalti di lavori».

Inoltre l’art. 3, co. 1 lett. tt) del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), recante la definizione degli “Appalti pubblici di forniture”, prevede che «Un appalto di forniture può includere a titolo accessorio lavori di posa in opera e di installazione».

Dalla predetta definizione si ricava che qualora in un contratto di appalto sia previsto l’acquisto di un bene e, unitamente a questo, l’esecuzione a carico del contraente di lavori di posa in opera e di installazione con carattere accessorio, il contratto va qualificato come “appalto pubblico di fornitura” e non come “contratto misto di appalto”. Ritiene il Collegio che tale situazione si verifichi ogni volta che i lavori posti a carico del contraente siano concepiti quali opere indispensabili al corretto funzionamento del bene acquistato, per essere, in tal caso, la causa del contratto, intesa quale funzione economico – individuale, inequivocabilmente diretta a poter disporre del bene e servirsene al meglio, piuttosto che a dar luogo alla realizzazione di una nuova opera pubblica.

Ciò significa che nella “fornitura con posa in opera”, l’elemento “posa in opera”, rispetto alla “fornitura”, concerne specificamente le prestazioni esecutive necessarie a posare in opera un bene prodotto in serie, nel senso di renderlo idoneo ad essere utilizzato secondo la sua destinazione in uso.

In questo caso, l'affidamento richiedeva dei lavori di posa in opera funzionali all'utilizzo dei beni forniti: ciò implica che la richiesta di requisiti di partecipazione attinenti specificamente all’esperienza maturata nella fornitura e posa in opera di verde pubblico è coerente con l’oggetto dell’affidamento, motivo per cui il bando è stato ritenuto conforme alla normativa la richiesta di requisiti di partecipazione.

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