Appalti e inadempienze: le cause di forza maggiore per ANAC

Le indicazioni dell'Autorità sull’incidenza di alcuni eventi per il regolare adempimento degli obblighi assunti nell’ambito di contratti pubblici

di Redazione tecnica - 20/05/2022

Dopo aver ricevuto numerose segnalazioni da diverse stazioni appaltanti in merito alle difficoltà riscontrate dalle imprese nell’ottemperare agli obblighi assunti nella fornitura di materiali a causa del lockdown in Cina e del conflitto russo-ucraino, ANAC ha fornito, con la Delibera dell'11 maggio, n. 227, indicazioni in merito all’incidenza di questi eventi sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte nell’ambito di contratti pubblici, stabilendo che rientrano tra le cause di forza maggiore, in quanto circostanze imprevedibili ed estranee al controllo dei fornitori.

Inadempimenti per cause di forza maggiore: la delibera ANAC

Secondo ANAC, nel caso in cui sia reso oggettivamente impossibile o difficoltoso procedere con la necessaria regolarità e tempestività alla fornitura di beni per ragioni strettamente connesse a detti eventi, le stazioni appaltanti possono valutare, caso per caso, di ritenere configurabile la causa di forza maggiore e di applicare le disposizioni normative previste.

La valutazione va condotta tenendo in considerazione tutte le circostanze del caso concreto, tra cui:

  • il momento della sottoscrizione del contratto;
  • l’oggetto della prestazione;
  • i termini previsti per l’adempimento;
  • la possibilità di applicare misure idonee a superare la situazione di impossibilità da parte del fornitore.

In particolare, le amministrazioni possono valutare la possibilità di disporre la sospensione del contratto per il tempo strettamente necessario, nel rispetto delle indicazioni riportate nell’articolo 107 del codice dei contratti pubblici, oppure di rinegoziare i termini concordati per l’adempimento. Inoltre, le SA possono valutare la sussistenza in concreto dei presupposti per escludere l’applicabilità delle penali o della risoluzione contrattuale.

Nella delibera, ANAC evidenzia che il fornitore che intenda avvalersi della causa esimente deve necessariamente adempiere agli obblighi informativi eventualmente stabiliti in apposite clausole contrattuali o comunque applicabili in virtù del principio di buona fede contrattuale ex articolo 1375 del codice civile, fornendo i dovuti elementi probatori ed esplicativi, con particolare riferimento all’impegno profuso per evitare o superare la causa impedente e per mitigare gli effetti negativi dell’impossibilità o della sua durata.

Clausole per cause di forza maggiore

Inoltre, per garantire la corretta gestione di situazioni analoghe in futuro e scongiurare il rischio di contenzioso, l’Autorità raccomanda alle stazioni appalti di inserire nei nuovi contratti clausole elaborate ad hoc per la disciplina delle situazioni di forza maggiore, nonché di valutare l’opportunità di integrare i contratti in corso di validità con tali clausole.

In particolare, ANAC suggerisce di individuare dettagliatamente:

  • gli eventi che si considerano rientranti nella causa di forza maggiore;
  • gli obblighi di comunicazione a carico del fornitore che voglia avvalersi della causa esimente;
  • le obbligazioni contrattuali in relazione alle quali la clausola si applica.

Infine, ANAC suggerisce di disciplinare contrattualmente la possibile sospensione dei termini per la durata dell’evento e la possibilità di rinegoziazione delle condizioni contrattuali e di risoluzione del contratto in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta.

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