Appalti PNRR: obbligo di prevedere quote rosa e giovanili

L’impegno all’assunzione va dichiarato da parte dell'operatore già in fase d’offerta e non attiene solo l’eventuale fase di esecuzione del contratto

di Redazione tecnica - 27/12/2023

Nel caso di appalto di lavori con risorse a valere sul PNRR, l’operatore è tenuto ad assolvere agli obblighi dichiarativi di assunzione previsti, a pena di esclusione, dal comma 4 e dal comma 7 dell’art. 47 del D.L. n. 77/2021 (c.d. “Decreto PNRR”).

Quote rosa e giovani in appalti PNRR: obbligo di dichiarazione in fase di gara

Sulla base di questi presupposti, il TAR Puglia, con la sentenza del 7 novembre 2023, n. 1244, ha annullato l’aggiudicazione di una gara per l’affidamento di lavori con risorse a valere sul PNRR per non avere assolto agli obblighi dichiarativi previsti, a pena di esclusione dalla procedura, dall’art. 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021, mancando di indicare nella propria offerta, entro il termine individuato dalla lex specialis, il proprio impegno ad assumere, in caso di aggiudicazione del contratto, “una quota pari al 30% di occupazione giovanile”, nonché “una quota pari al 15% di occupazione femminile”, depennando materialmente tale dicitura dal modello dichiarativo offerto dall’Amministrazione in sede di gara, fatto, questo, che avrebbe dovuto comportare l’esclusione dell’operatore dalla procedura alla luce della disciplina normativa sopra richiamata.

Secondo l'aggiudicataria, controinteressata nel ricorso proposto da un altro concorrente, l’assunzione dell’impegno in questione avrebbe riguardato, anzitutto, un requisito di esecuzione dell’appalto ai sensi dell’art. 100 del D. Lgs. n. 50/2016, non costituendo né essendo espressamente qualificata dalla lex specialis come un requisito di ammissione o di partecipazione alla procedura di gara di un soggetto, con conseguente impossibilità di determinare l’esclusione dell’aggiudicataria; che l’assunzione dell’obbligo di cui all’art. 47, comma 4, del D. L. n. 77/2021 è in ogni caso destinata ad operare solo per quegli operatori che, ai fini dell’esecuzione dell’appalto, hanno necessità di assumere nuovo personale.

Decreto PNRR: gli obblighi dichiarativi sulle assunzioni negli appalti pubblici

Nel giudicare la questione il TAR ha preliminarmente ricostruito la complessiva disciplina normativa operante in relazione alla procedura in esame con riferimento alle quote rosa e quote giovanili in caso di assunzioni legate alla esecuzione dell’appalto.

A livello primario, l’art. 47, comma 4, del D. L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021, stabilisce che “Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l’inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, tra l'altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile e di tasso di occupazione delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti”.

La medesima disposizione, all’ultimo periodo, prevede inoltre che “(…) è requisito necessario dell’offerta l’aver assolto, al momento della presentazione dell’offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l’assunzione dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile”.

Guardando alla gara, all’interno del dosciplinare, in più punti è stato operato un espresso richiamo al quarto comma dell’art. 47, con l’esplicitazione che l’impegno assunzionale deve essere assunto dalla partecipante a pena di esclusione dalla procedura, obbligo non assolto mediante inserimento dell’apposita dichiarazione nell’offerta di gara formulata.

Per altro l’art. 47, comma 4, del D. L. n. 77/2021 ha portata imperativa, motivo che avrebbe dovuto indurre la partecipante, in quanto soggetto professionale qualificato parimenti destinatario del precetto in esame unitamente alla Stazione appaltante, a interpretare il contenuto delle clausole della lex specialis in maniera conforme rispetto alla previsione di rango legislativo puntualmente richiamata.

L'assunzione dell'obbligo è requisito dell'offerta e non dell'esecuzione

Ne deriva che l’assunzione dell’obbligo in esame costituisce un “requisito necessario dell’offerta” e non di esecuzione del contratto di appalto ai sensi dell’art. 100 del D. Lgs. n. 50/2016.

La stessa formulazione letterale dell’art. 47, comma 4, ultimo periodo, impone anche di escludere il carattere meramente eventuale dell’assunzione dell’obbligo in esame, trattandosi di un impegno dichiarativo attuale e incondizionato.

Infine, conclude il TAR, è irrilevante il fatto che tale obbligo sia poi materialmente destinato ad operare, sul piano concreto, solo nelle ipotesi in cui l’operatore dichiarato aggiudicatario avesse necessità di assumere nuovo personale per l’esecuzione dell’appalto aggiudicato.

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