Appalti PNRR: il parere obbligatorio del Comitato Speciale del CSLLPP

In quali casi è necessario il parere del Comitato Speciale di cui all'art. 45, comma 1, del Decreto PNRR? Ecco la risposta del MIT

di Redazione tecnica - 14/06/2023

Il progetto di un Comune e/o di una Regione riguardante il Trasporto Pubblico Locale finanziato con risorse PNRR/PNC necessita o no del parere del Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici?

Appalti PNRR/PNC: obbligo di parere dal Comitato Speciale CSLLPP

A questo interessante quesito ha fornito recentemente risposta il Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT, con il parere del 12 gennaio 2023, n. 1721. In particolare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha richiamato quanto disposto dal Decreto PNRR (D.L. n. 77/2021, convertito con legge n. 108/2021) che, all’art. 45, comma 1, sottolinea l’obbligatorietà del parere del Comitato speciale del CSLLPP esclusivamente in alcuni casi specifici.

L'allegato IV al Decreto PNRR

Il comitato speciale, presieduto dal Presidente del CSLLPP, è istituito, fino al 31 dicembre 2026, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espressione dei pareri in relazione agli interventi indicati nell'Allegato IV al decreto.

Tali interventi comprendono:

  • Realizzazione asse ferroviario Palermo-Catania-Messina;
  • Potenziamento linea ferroviaria Verona - Brennero (opere di adduzione);
  • Realizzazione della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria;
  • Realizzazione della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto;
  • Realizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara;
  • Potenziamento della linea ferroviaria Orte-Falconara;
  • Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro (Campania);
  • Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (Lazio);
  • Interventi di potenziamento delle infrastrutture del Porto di Trieste (progetto Adriagateway);
  • Realizzazione della Diga foranea di Genova.

Di conseguenza, un progetto non incluso in questo elenco tassativo non rientra nelle "Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto" di cui all’art. 44 del D.L. n. 77/2021.

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