Appalti PNRR e PNC, deroghe alle quote di assunzioni

Il MIMS ribadisce che l'esonero dagli obblighi del 30% deve essere supportato da specifica e adeguata motivazione

di Redazione tecnica - 27/05/2022

Ne ha parlato anche OICE nella recente audizione in Senato sul disegno di legge di conversione del Decreto “PNRR 2”, auspicandone una revisione, perché l’applicazione delle quote assunzionali come attualmente prevista dall’art. 47 del D.L. n. 77/2021, non tiene spesso conto della specificità del settore dei servizi tecnici.

Obblighi assunzioni per appalti PNRR: le deroghe previste

La norma è oggetto del parere n. 1203 del 22 febbraio 2022, reso dal MIMS a una Stazione Appaltante, che ha chiesto alcuni chiarimenti sulle deroghe previste al comma 7 dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021, relativamente all'obbligo confermato al comma 4 di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile. In particolare, la questione attiene all’esclusione di tale obbligo per l'occupazione femminile in caso di gara di lavori, vista la tipologia e la natura delle attività oggetto del contratto che rendono la prescrizione di difficile applicabilità.

Motivazioni specifiche, stringenti e adeguate

Sul punto, il MIMS ha specificato che le stazioni appaltanti, in base all’art. 47 comma 7, possono eliminare o ridurre la quota assunzione pari al 30%, presentando un’adeguata e specifica motivazione nei casi in cui intendano avvalersi di una delle deroghe. Tale onere motivazionale, particolarmente stringente, va inserito nella determina a contrarre o in un atto immediatamente esecutivo della determina stessa. Inoltre non può essere il MIMS ad esprimere una valutazione sul contenuto della motivazione, in quanto spetta alla discrezionalità della Stazione appaltante.

Certificazione obblighi assunzioni

Nello stesso parere, il MIMS evidenzia che gli operatori con un numero di dipendenti compreso tra15 e 50 sono tenuti a consegnare entro 6 mesi dalla stipula del contratto, la certificazione sul rispetto della normativa sugli obblighi assunzionali disabili previsti dalla legge n. 68/1999 e la relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

L'adempimento può essere assolto con la dichiarazione presentata in sede di partecipazione alla gara, a cui poi seguirà, da parte degli uffici competenti, l'accertamento sull'aggiudicatario della veridicità di quanto dichiarato.

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