Appalti pubblici e CAM: la valutazione dei Criteri Ambientali Minimi

TAR Lazio: la conformità agli standard ambientali minimi, di cui all’art. 34 del Codice dei contratti va verificata soltanto nella fase di esecuzione del contratto

di Redazione tecnica - 09/06/2023

Il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi attiene alla fase esecutiva del contratto di appalto e non può essere oggetto di valutazione in fase di offerta. Questo implica che un concorrente non può essere escluso da una procedura di gara nell’eventuale assenza di un requisito in un prodotto, atteso che il rilievo della carenza progettuale attiene esclusivamente alla fase esecutiva.

Valutazione criteri ambientali minimi: differenza tra fase di offerta e di esecuzione

A ribadirlo è il TAR Lazio che, con la sentenza n. 9488/2023, ha respinto il ricorso di un operatore contro l’aggiudicazione di una gara d’appalto in favore di un altro concorrente. Secondo il ricorrente, l’offerta dell’impresa aggiudicataria non avrebbe presentato le caratteristiche minime richieste dalla lex specialis, sia in termini di prodotto che di rispetto dei CAM.

La SA ha invece ribadito la legittimità dell’operato della Commissione di gara, che avrebbe applicato il principio di equivalenza di cui all’art. 68 del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) in forza del quale “l’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice”; allo stesso modo, la società si è impegnata, in fase di esecuzione a conformarsi ai CAM richiesti dall’appalto.

Il principio di equivalenza nei Contratti Pubblici

Preliminarmente, il TAR ha ricordato che secondo orientamento giurisprudenziale pacifico, il principio di equivalenza permea l'intera disciplina dell'evidenza pubblica, "in quanto la possibilità di ammettere alla comparazione prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, ai fini della selezione della migliore offerta, risponde, da un lato, ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e di libertà d'iniziativa economica e, dall'altro, al principio euro-unitario di concorrenza, che vedono quale corollario il favor partecipationis alle pubbliche gare, mediante un legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell'amministrazione alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità".

Il principio di equivalenza è, dunque, finalizzato ad evitare una irragionevole limitazione del confronto competitivo fra gli operatori economici, precludendo l'ammissibilità di offerte aventi oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto e tuttavia formalmente privo della specifica prescritta.

Non solo: “Il principio di equivalenza è stato recepito dal Codice dei Contratti approvato con il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che, all'art. 68, prevede che la Stazione appaltante non possa escludere un'offerta perché non conforme alle specifiche tecniche a cui ha fatto riferimento se il prodotto offerto non è 'aliud pro alio', incontrando il concorrente che voglia presentare un prodotto (o servizio) equivalente a quello richiesto il solo limite della 'difformità del bene rispetto a quello descritto dalla lex specialis', configurante ipotesi di aliud pro alio non rimediabile”.

Da questi principi giurisprudenziali appena espressi discende che:

  • va sanzionata con l'esclusione dalla gara la mancata offerta dei requisiti espressamente previsti dalla stazione appaltante quali requisiti minimi obbligatori;
  • le “specifiche tecniche” variamente individuate dalla lex specialis di gara, non necessariamente coincidono con i “requisiti minimi obbligatori”, che possono essere considerati come una sottospecie delle prime, ma non l'opposto;
  • non tutte le specifiche hanno carattere “minimo” e “condizionante”, tant'è che per quelle che ne sono prive, generalmente di carattere funzionale, trova applicazione l’art. 68, d.lg. n. 50 del 2016 ed in particolare il comma 7 che prescrive che: “Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche tecniche di cui al comma 5, lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o escludere un’offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l’offerente dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all’articolo 86, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche”;
  • per contro, per quelle specifiche aventi invece tali stringenti caratteristiche, vale il diverso principio desumibile dall'art. 86 del D. Lgs. 50/2016, per cui va sanzionata con l'esclusione dalla gara la mancata offerta dei requisiti espressamente previsti dalla stazione appaltante quali requisiti minimi obbligatori della fornitura richiesta.

In altri termini, il principio di equivalenza, accolto nell'art. 68 del Codice Appalti, consente di ammettere offerte per le quali l'offerente dimostri che esse ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche o alle prestazioni funzionali indicate dall'amministrazione aggiudicatrice ma nel rispetto dei requisiti minimi richiesti dalla legge di gara.

Il giudizio di equivalenza sulle specifiche tecniche dei prodotti offerti in gara, dunque, risulta legato non a formalistici riscontri, ma a criteri di conformità sostanziale delle soluzioni tecniche offerte: deve in altri termini registrarsi una conformità di tipo meramente funzionale rispetto alle specifiche tecniche indicate dal bando.

La rispondenza ai CAM

In relazione alla non rispondenza dei macchinari offerti ai CAM, il TAR ha specificato che il compimento delle verifiche sulla conformità delle attrezzature ai Criteri Ambientali Minimi è demandato alla fase di esecuzione del contratto, essendo, peraltro, espressamente previsto che, in caso di difformità, l’aggiudicatario dovrà adeguarsi, come previsto dal disciplinare di gara, per cui “La stazione appaltante procederà alle verifiche di cui al medesimo decreto all’avvio e durante l’esecuzione del servizio. L’appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto decreto e produrre la documentazione ivi richiesta”.

Ad ogni modo, la giurisprudenza ha chiarito che “la normativa di riferimento concernente i CAM (Criteri Ambientali Minimi) … colloca i controlli relativi al rispetto dei predetti criteri ambientali minimi alla fase di esecutiva, ovvero nella successiva fase di affidamento dell’appalto, qualora questo risulti intrinsecamente dalla natura dell’appalto o nel caso in cui ci sia previsto dalla lex specialis”.

Conseguentemente la conformità agli standard ambientali minimi, di cui all’art. 34 del Codice dei contratti, non va apprezzata in fase di valutazione delle offerte, ma va verificata soltanto nella fase di esecuzione del contratto. Ne deriva che l’eventuale mancanza di tale requisito da parte di un prodotto non può in ogni caso determinare l’esclusione del concorrente in fase di valutazione, atteso che il rilievo della carenza progettuale attiene esclusivamente alla fase esecutiva.

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