Appalti pubblici e compensazione prezzi: quando è possibile il conguaglio importi?

Un recente parere del MIMS specifica le modalità di applicazione del comma 3 dell’art. 26 del Decreto Aiuti

di Redazione tecnica - 15/11/2022

Come si applica il conguaglio degli importi previsto dal comma 3 dell’art. 26 del D.L. n. 50/2016 nel caso in cui il nuovo prezzario regionale per il II semestre 2022 sia stato pubblicato successivamente alla chiusura dei lavori, senza che sia previsto un successivo stato di avanzamento? Sulla questione è interventuto il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIMS, con il parere n. 1486/2022.

Conguaglio importi dopo la pubblicazione del prezzario: un nuovo caso per il MIMS

Il caso riguarda un accordo quadro aggiudicato sulla base di offerta presentata nel 2019, per il quale è stato stipulato un contratto attuativo nel mese di novembre 2021. Queste quindi le successive vicende:

  • a inizio aprile 2022 è stato emesso un certificato di pagamento rispetto al quale, in attuazione a quanto previsto dall'art. 26 del Decreto Aiuti, è stato riconosciuto importo maggiorato del 20% delle risultanze del prezzario aggiornato alla data del 31 dicembre 2021 per le lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di adozione dello stato di avanzamento dei lavori emesso a fine maggio;
  • a giugno è stato emesso lo stato finale, con il relativo certificato di regolare esecuzione, rispetto al quale è stato riconosciuto un maggior importo stabilito sempre nella misura del 20% per le lavorazioni intercorrenti tra adozione 1° SAL e fine lavori.
  • a metà luglio è stato pubblicato il nuovo prezzario regionale: è possibile quindi procedere al conguaglio degli importi sulla base del nuovo elenco prezzi?

Il parere del MIMS sull'adeguamento prezzi

Sulla questione, il MIMS ha specificato che il meccanismo di adeguamento prezzi di cui all’art. 26 del D.L. n. 50/2022, conv. in Legge. n. 91/2022, è applicabile agli interventi non ancora conclusi e per i quali, dunque, sia stato emesso, ma non ancora approvato, il relativo certificato di regolare esecuzione o di collaudo. Di conseguenza, sono queste le due situazioni configurabili in maniera alternativa:

  • qualora sia stato emesso ed approvato il certificato di esecuzione, l’adeguamento prezzi non potrà essere applicato;
  • se il certificato non è stato ancora approvato, si potrà procedere al riconoscimento del conguaglio nei confronti dell’operatore economico, tramite l’emissione di un ulteriore SAL straordinario.
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