Appalti pubblici e revisione prezzi: il no di ANAC a riduzioni percentuali

Il parere dell'Autorità: la stazione appaltante è tenuta a riconoscere all’impresa appaltatrice i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari aggiornati

di Redazione tecnica - 28/02/2024

Arrivano nuovi chiarimenti dall'ANAC sull'applicazione del meccanismo di revisione dei prezzi introdotto con l'art. 26 del D.L. n. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti), convertito con legge n. 91/2022, ribadendone l'obbligatorietà per gli appalti interessati dalla norma.

Revisione dei prezzi ed emissione SAL con prezzi ridotti: il no dell'ANAC

La conferma è appunto nel Parere della funzione consultiva ANAC del 7 febbraio 2024, n. 5, con il quale ha fornito chiarimenti su alcuni appalti di lavori banditi nell’anno 2021, e per i quali erano stati posti a base di gara progetti redatti ai sensi del prezzario regionale vigente al momento, ridotti del 10% secondo le indicazioni del bando.

Nel dettaglio la stazione appaltante ha richiesto se in applicazione delle disposizioni dell’art. 26 del Decreto Aiuti, laddove si prevede l’adozione del SAL sulla base dell’ultimo prezzario aggiornato, anch’esso debba subire una riduzione del 10% come per quello posto a base di gara, in modo da procedere alla revisione dei prezzi nei limiti previsti dalla norma.

Revisione dei prezzi: dalle clausole nel bando di gara al Decreto Aiuti

Come ribadito in altri provvedimenti dalla stessa Autorità, la possibilità di procedere alla modifica dei contratti pubblici durante il periodo di efficacia, è limitata ai casi, specifici e tassativi, fissati dall’art. 106 del d.Lgs. n. 50/2016 ratione temporis vigente, quale disposizione di stretta interpretazione, trattandosi di una deroga al principio dell’evidenza pubblica (Comunicato del Presidente del 21 marzo 2021).

Tra questi casi, il comma 1, lett. a), include la possibilità di procedere alla revisione dei prezzi, purché la stessa sia stata prevista nei documenti di gara “in clausole chiare, precise e inequivocabili”. Si tratta di una disposizione confermata anche dall’art. 29 del d.l. 4/2022 (c.d. Decreto Sostegni-bis) che, con riguardo alle procedure di affidamento indette successivamente alla sua entrata in vigore, stabilisce (tra l’altro) l’obbligo di inserire, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice.

Con l’obiettivo di mitigare gli effetti dell’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, il legislatore è nel frattempo è intervenuto in relazione ai contratti pubblici in corso di esecuzione, con disposizioni derogatorie al citato art. 106, co. 1, lett. a) del Codice, tra cui appunto l’art. 26 del d.l. 50/2022, convertito in l.n. 91/2022, che ha introdotto un meccanismo di adeguamento dei prezzi basato sull’aggiornamento infrannuale dei prezzari regionali.

Nel dettaglio la norma dispone, in deroga all’art. 23, comma 16, del d.lgs. 50/2016 e limitatamente all’anno 2022:

  • l’aggiornamento dei prezzari regionali entro il 31 luglio 2022 (comma 2)
  • nelle more di tale aggiornamento, per la determinazione dei prezzi dei prodotti, un loro incremento fino al 20% rispetto ai prezzari aggiornati al 31 dicembre 2021 (comma 3).
  • pertanto, per gli appalti pubblici di lavori (inclusi quelli affidati a contraente generale), aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il termine del 31 dicembre 2021 e con riguardo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nel periodo 1 gennaio 2022 - 31 dicembre 2022, lo stato di avanzamento dei lavori «è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3». Lo stesso articolo aggiunge che «I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4».

Adozione SAL e revisione dei prezzi: il parere di ANAC

Per quanto riguarda la specifica richiesta della Stazione Appaltante:

  • il comma 6-bis dell’art. 26 nella formulazione attuale, estende la misura dell’adeguamento prezzi (emissione del SAL applicando i prezzari di cui al comma 2, anche in deroga a clausole contrattuali), ai lavori annotati nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, con riferimento ad appalti aggiudicati sulla base di offerte “con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021;
  • il comma 6-ter, a sua volta, prevede l’applicazione del comma 6-bis anche agli appalti di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, che non abbiano accesso al fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni “eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024”, aggiungendo che «Per i citati appalti, concessioni e accordi quadro, la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo, del presente articolo è rideterminata nella misura dell'80 per cento",

Il meccanismo di adeguamento dei prezzi disciplinato all’art. 26 del d.l. 50/2022, deve ritenersi “obbligatorio” in presenza delle condizioni ivi indicate, pertanto la stazione appaltante è «obbligata ad effettuare l’indicato adeguamento prezzi secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla norma» (in tal senso parere Mims n. 1575/2022).

Obbligo di revisione dei prezzi

Pertanto, come già specificato nel parere della funzione consultiva ANAC dell'8 febbraio 2023, n. 2, tenuto conto:

  • da un lato, della ratio della norma, volta a fronteggiare gli effetti del considerevole aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, costituendo quindi una disposizione di natura eccezionale e derogatoria a specifiche previsioni del Codice;
  • dall’altro, dell’obbligatorietà dell’istituto introdotto dalla stessa, contemplante la revisione dei prezzi sulla base di prezzari aggiornati nei casi e nei limiti ivi indicati,

non sembra possibile procedere ad una riduzione percentuale dei nuovi prezzi, secondo il procedimento indicato nell’istanza di parere.

In conclusione, richiamando il parere del MIMS del 10 agosto 2022, n. 1464, la stazione appaltante è tenuta a riconoscere all’impresa appaltatrice i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari aggiornati, «nei limiti ed alle condizioni previste dalla norma, ricorrendo alle risorse proprie di cui al comma 1 dell’art. 26 o a quelle dei Fondi ministeriali di cui al comma 4 [e 6-quater, aggiunto dalla legge n. 197/2022] dell’art. 26, prima di procedere all’approvazione del CRE/Collaudo, che necessariamente dovrà indicare la quantificazione definitiva dell’importo a saldo da liquidare all’appaltatore».

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati