Appalti pubblici e soccorso istruttorio: l’offerta economica è immodificabile

Ok alla sanatoria documentale da parte del concorrente se non si producono elementi che portino a un’integrazione postuma dell’offerta economica

di Redazione tecnica - 29/12/2023

Il soccorso istruttorio è invocabile per sanare omissioni relative alla documentazione amministrativa, mentre non possono essere apportate modifiche all’offerta economica. Eventuali documenti relativi a quest’ultima possono essere prodotti soltanto se non determinano variazioni sui suoi elementi essenziali.

Immodificabilità offerta economica e soccorso istruttorio: chiarimenti dal TAR

Proprio per questo motivo il TAR Lazio, con la sentenza del 22 dicembre 2023, n. 19565, ha respinto il ricorso contro l’aggiudicazione in favore di un altro operatore, che aveva utilizzato il soccorso istruttorio per produrre un documento relativo all’offerta economica nell’ambito di una procedura negoziata. Secondo il ricorrente, l’aggiudicazione sarebbe stata illegittima perché la stazione appaltante avrebbe permesso un’integrazione postuma dell’offerta economica.

Nel valutare il caso, il giudice ha evidenzato che la lex specialis prevedeva, per la presentazione dell’offerta economica, due file: uno contenente lo schema di offerta economica, l’altro la lettera d’offerta. Entrambi i file, chiedevano di indicare i medesimi elementi essenziali e precisamente:

  • il ribasso percentuale;
  • gli oneri per la sicurezza aziendale;
  • i costi per la manodopera.

Il concorrente era quindi tenuto, a pena di esclusione, a produrre un’offerta economica che contenesse tutti questi elementi, che di fatto sono stati presentati dall’aggiudicataria anche con uno solo dei due documenti.

Ok al soccorso se l'offerta economica è già completa di ogni elemento

Motivo per cui secondo il giudice non c’è stata violazione della disciplina del soccorso procedimentale che, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, non ha consentito un’integrazione tardiva dell’offerta economica, ma solo la produzione di un documento necessario alla stazione appaltante per verificare se vi fosse corrispondenza tra quanto contenuto nel file presentato e in quello fornito successivamente, ma comunque firmato digitalmente prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. E tale riscontro, come risulta dagli atti di gara, ha avuto esito positivo.

Al riguardo ricorda il TAR il principio di immodificabilità dell’offerta, la cui violazione comporta l’esclusione, presuppone che l’offerta risulti modificata e, dunque, opera quando emerge l’inattendibilità dell’offerta originaria e il concorrente abbia inteso ottenere una nuova valutazione dell’offerta modificata.

In questo caso, invece, l’esclusione automatica avrebbe portato a un’interpretazione della lex specialis in violazione del principio del favor partecipationis, dato che gli elementi essenziali dell’offerta erano stati comunque prodotti con la domanda di partecipazione.

Questo in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola contenuta in un bando o in un disciplinare di gara, va sempre preferita la scelta ermeneutica che consenta la più ampia partecipazione dei concorrenti.

Per altro, non esiste alcuna norma di legge che consenta di sanzionare con l'esclusione dalla gara il mancato utilizzo di un modulo predisposto dalla stazione appaltante per la redazione dell'offerta economica».

Conclude quindi il TAR che il disciplinare di gara voleva “sanzionare” con l’esclusione non la mancata presentazione in sé di un allegato, bensì l’eventuale assenza degli elementi essenziali dell’offerta economica (i.e.: ribasso, oneri aziendali, oneri della manodopera), indispensabili per valutare il concorrente e attribuire i punteggi, nella fattispecie, come detto, già presenti nel file prodotto in sede di gara. Di conseguenza, la SA aveva legittimamente attivato il soccorso istruttorio, senza violare il principio di immodificabilità dell'offerta.

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