Asseverazione di congruità: prezzari Ecobonus applicabili a tutte le detrazioni

Una nuova FAQ dell’Agenzia delle Entrate chiarisce l’ambito di applicazione delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022 all’asseverazione di congruità delle spese

di Redazione tecnica - 29/01/2022

Il rapporto tra asseverazione di congruità delle spese e prezzari da utilizzare è stato uno dei temi principali che ha accompagnato l’ultima parte del 2021. Dopo le misure antifrode e la necessità di visto di conformità e di asseverazione delle spese anche per i bonus minori utilizzati tramite opzioni alternative, ha posto una lente di ingrandimento sui contenuti dell’art. 119, commi 13 e 13-bis del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

L’asseverazione di congruità delle spese sostenute

Non ci aveva convinto (e in realtà non ci convince ancora) la prima versione dei su richiamati commi, né quelle arrivate prima con il D.L. n. 157/2021 (Decreto antifrode) e con la Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022). Ma con mente aperta avevamo ammesso che sull’argomento nessun divulgatore e nessuna analisi avrebbe potuto fornire un chiarimento definitivo se non un intervento da parte dell’ente di controllo fiscale, l’Agenzia delle Entrate.

Già una prima volta il Fisco aveva messo in discussione il sistema delle asseverazioni e dei prezzari da utilizzare. Con la circolare n. 16/E del 29 novembre 2021 aveva scritto chiaramente che: "Per l’asseverazione relativa agli interventi diversi da quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, compresi quelli di riduzione del rischio sismico, rientranti nel Superbonus, occorre, invece, fare riferimento al criterio residuale individuato dal citato articolo 119, comma 13-bis, del Decreto rilancio, ossia ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. Ciò in quanto il citato d.m. 6 agosto 2020 non contiene alcuna specifica indicazione in merito a tali interventi".

Asseverazione di congruità e prezzari Ecobonus: nuova FAQ dell’Agenzia delle Entrate

In discussione, quindi, i prezzari privati editi dalla casa editrice “DEI - Tipografia del Genio Civile”. Ma con la Legge di Bilancio 2022 alla fine sembra che si sia fatta chiarezza sull’argomento.

Una nuova FAQ pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate ha fatto definitivamente chiarezza sull’utilizzo dei prezzari e sull’ambito di applicazione delle modifiche previste dalla Legge di Bilancio 2022.

La domanda che si pone il Fisco è molto interessante “La norma della legge di bilancio che prevede la possibilità di effettuare l’asseverazione sulla congruità dei costi anche sulla base del prezzario DEI, ai fini di tutti i bonus edilizi, ha carattere interpretativo?” e la risposta lo è ancora di più.

Dopo aver ricordato le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso che il comma 13-bis prevede che per l’asseverazione della congruità dei prezzi, richiesta per fruire del Superbonus, occorre fare riferimento - oltre ai prezzari individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto del 2020 (di cui al comma 13 lett. a) - anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro il 9 febbraio 2022.

Ma soprattutto, aspetto di fondamentale importanza, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso la portata retroattiva di questa modifica. Il legislatore utilizzando nel comma 13-bis le parole “devono intendersi applicabili” ha inserito una disposizione con valenza interpretativa e quindi retroattiva, in quanto chiarisce che ai fini dell’attestazione della congruità delle spese, per tutti gli interventi ammessi alle agevolazioni, in attesa della emanazione dei decreti attuativi previsti dal comma 13-bis dell’articolo 119, è possibile utilizzare non solo i prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, i listini ufficiali o delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, i prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi, ma anche i prezzari individuati nel citato decreto MISE del 6 agosto 2020.

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