Asseverazione Enea e cessione del credito: cosa fare in caso di errore

L'esperto risponde: a seguito di correzione dell'Asseverazione Enea, è possibile revisionare anche la comunicazione di cessione all'Agenzia delle Entrate?

di Donatella Salamita - 29/06/2023

In caso di correzione dell’asseverazione sul portale Enea seguita dalla comunicazione telematica per la cessione del credito quali sono le operazioni consentite al commercialista? È ammesso revisionare la comunicazione telematica sul portale dell’amministrazione finanziaria o inoltrare pec all’Agenzia delle Entrate segnalando l’errore motivandolo?

L'esperto risponde: asseverazione Enea e cessione del credito

Laddove si corregga l’asseverazione nel Portale Enea, ma ci si trovi nel caso in cui si era già trasmessa telematicamente la comunicazione di cessione all’Agenzia delle Entrate, vi sono possibilità, seppur limitatamente consentite, affinché si possa correggere quest’ultima.

Preliminarmente va tenuto conto che la comunicazione per la cessione del credito debba essere corredata:

  • dell'asseverazione nel Portale Enea;
  • del Visto di conformità del commercialista.

Circa il Visto di Conformità, se si manifesta l’esigenza di rettificare errori nella comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate, è assolutamente necessario ricordare che la comunicazione riguarda le "spese sostenute", con inteso il termine ”sostenute” essere l’elemento permissivo al rilascio del Visto di Conformità, questo basato su documentazione e in particolare sulle fatture emesse e fiscalmente valide, per meglio esporre se la ditta esecutrice ha rilasciato fattura a questa deve corrisponde l’intervento realizzato per quell’importo.

Gli errori formali e sostanziali

In ragione di ciò gli errori si suddividono in “formali” e “sostanziali”, e, se così non fosse, si ravviserebbe, certamente, l’elemento a sostegno di una precedente non veridicità della prassi svolta.

La correzione degli errori laddove interessino la comunicazione telematica per la cessione del credito è consentita entro il quinto giorno del mese successivo a quello in cui trasmessa, ma ciò non comprende alcuna revisione del Visto di Conformità, rientrante in tutt’altra sfera.

Nella circostanza in cui il temine del quinto giorno sia decorso è ammesso correggere, ma non sarà più consentita la cessione, bensì l’utilizzo in compensazione del credito maturato, come chiarito nella risposta all’Interpello n.590 del 2020 da parte dell’amministrazione finanziaria: “L’errata compilazione del modello di comunicazione non determina di per sé l’impossibilità di correggere eventuali errori commessi dai beneficiari della detrazione, sempreché ciò avvenga prima dell’utilizzo del credito da parte degli stessi o del fornitore/cessionario.”

La rettifica degli errori

La modalità di rettifica degli errori nella comunicazione telematica è stata chiarita nei contenuti della Circolare 33/E/2022, che fornendo definizioni e istruzioni, opera la scissione tra errori formali e errori sostanziali.

Gli errori formali concernono la compilazione della comunicazione, frontespizio e quadri A, B e D, si possono correggere mediante l’invio di pec all’amministrazione finanziaria, allegando apposita nota di chiarimento evidenziando, appunto, gli errori. Essi se insistono nel frontespizio della comunicazione possono attenere i recapiti, il codice fiscale del rappresentante del beneficiario, il codice carica, l’indicazione dell’eventuale presenza dell’amministratore nel campo “Condominio minimo”, il codice identificativo dell’asseverazione trasmessa all’ENEA, il codice identificativo dell’asseverazione per gli interventi di riduzione del rischio sismico e il codice fiscale del professionista, se invece sono riportati nei Quadri ineriscono, rispettivamente, nel Quadro A l’indicazione semestre di riferimento, dello stato d’avanzamento dei lavori e del protocollo della comunicazione, nel Quadro B i dati catastali e nel Quadro D la data di esercizio dell’opzione e la tipologia del cessionario.

Molto differente è il concetto relativo gli errori sostanziali, tra l’altro condizionanti anche la fruizione dell’agevolazione, perciò le rettifiche consentite si devono inoltrare insieme alla richiesta di annullamento della precedente comunicazione con l’utilizzo dell’apposito modello allegato alla Circ. 33/E/2022, sottoscritto digitalmente o con firma autografa ed allegazione del documento di riconoscimento del cessionario e del cedente.

Rientra nella casistica dell’errore sostanziale l’errata indicazione del codice dell’intervento, dell’importo detraibile, del codice fiscale del cedente.

Una volta trasmessa la richiesta di annullamento della precedente comunicazione avviene la sostituzione con la nuova, difatti prende il nome di “comunicazione sostitutiva”, ciò è, però, consentito se non scaduti i termini per l’invio annuale della comunicazione, ricordiamo, a tal uopo, la “remissione in bonis” con scadenza al 30 novembre dell’anno successivo a quello in cui sostenute le spese, in ogni caso la sostituzione si deve espressamente richiedere all’amministrazione finanziaria affinché annulli l’accettazione della precedente.

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