Attestazioni SOA, deroga per le imprese in difficoltà

L’eccezione riguarda le imprese con patrimonio netto negativo a causa del Sisma 2016 e del Covid-19

di Redazione tecnica - 30/05/2022

Le imprese in difficoltà possono ottenere l’attestazione di qualificazione per partecipare alle gare pubbliche anche se non hanno il requisito del patrimonio netto di valore positivo. Attenzione però: la deroga è concessa soltanto agli operatori economici i cui dati di bilancio sono cambiati in seguito al terremoto del 2016 o all’emergenza Covid-19.

Attestazioni SOA, deroghe per Sisma o Covid

Lo specifica ANAC con un comunicato del Presidente del 18 maggio 2022, in cui si forniscono indicazioni in merito alla derogabilità del requisito del patrimonio netto di valore positivo previsto dall’art. 79, comma 2, lett. c), del d.P.R. n. 207/2010, in presenza di disposizioni legislative di favore che consentano, alle Imprese che versano in particolari condizioni, la temporanea disapplicazione delle norme codicistiche in tema di ricapitalizzazione, nonché di efficacia delle cause di scioglimento.

Il Comunicato fa seguito all’analisi di ANAC sulle disposizioni normative correlate al sisma del 2016 (D.L. n.189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016) e alla pandemia da Covid-19 (D.L. n. 23/2020, convertito dalla legge n. 40/2020), che hanno attuato lo stesso meccanismo per scongiurare conseguenze dannose per le imprese, ovvero la temporanea sospensione dell'applicazione delle norme del codice civile che disciplinano la ricapitalizzazione delle perdite di esercizio e lo scioglimento della società. 

L’analisi è stata portata all’attenzione del Consiglio di Stato, che si è espresso con il parere n. 804 nell’Adunanza Plenaria del 27 aprile 2022, confermando che è consentito rilasciare l’attestazione di qualificazione ad una impresa che (…) presenti un patrimonio netto negativo e, quindi, sia privo del requisito previsto dall’articolo 79, comma 2 del d.P.R. n. 207/2010”, in conseguenza degli eventi sismici del 2016 e della recente emergenza epidemiologica da Covid–19.

Come spiega il Presidente, la ratio legis sottesa alla disciplina emergenziale del 2016 e del 2020 coincide con la finalità di consentire alle imprese che si trovano in difficoltà non per motivi di tipo “strutturale” ma per ragioni eccezionali e imprevedibili, quali il sisma o la pandemia da Covid19, di proseguire l’attività, derogando agli obblighi ordinariamente previsti dal codice civile.

Condizioni per la deroga

Tuttavia, la deroga in questione non deve essere concessa in modo indiscriminato a tutti gli operatori economici, cioè quelli che già prima del sisma 2016 o della pandemia da Covid-19 avevano perso, per svariate ragioni, tale requisito, ma solo alle imprese i cui dati di bilancio sono cambiati in esito agli eventi cui si riferisce la normativa emergenziale ed entro il limite espressamente indicato, rispettivamente:

  • dall'articolo 46 del d.l. 189/2016 - ovvero solo per "le perdite relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2016" che "non rilevano, nell'esercizio nel quale si realizzano e nei quattro esercizi successivi";
  • dall'articolo 6 del d.l. n. 23/2020 - ovvero "alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data". Occorre precisare che l’articolo 6 del d.l. n. 23 del 2020, a seguito dell'ultima modifica operata dal D.L. n. 228/2021, convertito in Legge n. 15/2022, prevede che: “Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile”. In questo caso è possibile applicare lo stesso arco temporale di riferimento per la valutazione delle perdite subite dall’Impresa, esteso all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021.

Il ruolo delle SOA

Una volta terminato il lasso temporale nel corso del quale le perdite di esercizio non determinano l'applicazione dei meccanismi codicistici di salvaguardia del capitale, l'impresa dovrà necessariamente tornare in una condizione di equilibrio economico e, quindi, essere in possesso, ai fini attestativi, del requisito del patrimonio netto positivo di cui all'art. 79, comma 2, lett.c), del d.P.R. n. 207/2010.

Considerato che l'attestazione di qualificazione ha una validità di cinque anni, con revisione al terzo anno, le SOA dovranno:

  • comunicare tempestivamente all'Autorità l'avvenuto rilascio, con indicazione dell'impresa, nonché degli estremi dell'attestazione di qualificazione rilasciata;
  • allo scadere della efficacia della deroga concessa dalla normativa speciale, monitorare l’effettiva riacquisizione da parte dell'impresa attestata del predetto requisito, procedendo alla dichiarazione la decadenza dell'attestazione di qualificazione laddove tale monitoraggio abbia esito negativo;
  • comunicare tempestivamente all'Autorità l'esito del monitoraggio svolto.
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