Avvio fascicolo virtuale operatore economico: le indicazioni ANAC

Con un comunicato del Presidente, ANAC chiarisce modalità e tempistiche dell’avvio del FVOE, strumento di semplificazione previsto per le procedure di affidamento

di Redazione tecnica - 23/12/2021

Avvio del fascicolo virtuale dell’operatore economico: con il comunicato del Presidente del 29 novembre 2021, ANAC ha dato alcune importanti indicazioni relative allo strumento di semplificazione previsto per le procedure di affidamento.

Fascicolo virtuale operatore economico: il comunicato ANAC

Nel comunicato, si fa preliminarmente riferimento ai recenti interventi normativi di modifica dell’articolo 81 (Documentazione di gara) del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), realizzati su iniziativa e con il contributo dell’Autorità e che, insieme alle previsioni in materia di digitalizzazione delle procedure di gara contenute nell’articolo 44 del codice stesso, consentono la razionalizzazione e semplificazione delle procedure di affidamento, con conseguente riduzione di tempi e costi per la partecipazione e lo svolgimento.

Gli strumenti di semplificazione: il DGUE e il FVOE

In particolare, ANAC ricorda che tra gli strumenti di semplificazione rientrano:

  • il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), previsto dall’articolo 85 del Codice dei contratti pubblici, che consente di digitalizzare e standardizzare le dichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini della partecipazione;
  • il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) previsto dall’articolo 81, comma 4-bis), d.lgs. 50/2016.

Il FVOE permette di inserire e gestire, attraverso il fascicolo di ciascun operatore economico, le informazioni e i documenti utili alla dimostrazione dei requisiti generali e speciali e di utilizzarli per la partecipazione a diverse procedure di gara. L’accesso al FVOE potrà essere consentito, ai sensi dell’articolo 81, comma 4-bis, d.lgs. 50/2016, agli Organismi di attestazione, per le verifiche di competenza, e agli stessi operatori economici, per i dati di loro pertinenza.

Il DGUE e il FVOE consentono di ridurre il rischio di errori, omissioni e false dichiarazioni involontarie, a beneficio del corretto e spedito svolgimento delle operazioni di gara e con effetto deflattivo del contenzioso.

Il ruolo della BDNCP e l’interoperabilità tra le banche dati

ANAC conferma il ruolo centrale ed esclusivo della BDNCP (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici) nella verifica dei requisiti di partecipazione alle procedure di evidenza pubblica. Inoltre il legislatore ha previsto, l’estensione delle verifiche alla fase di esecuzione del contratto e l’interoperabilità di tale Banca dati con le altre banche dati esistenti e con le piattaforme telematiche di negoziazione.

Come sottolineato nel comunicato, l’interoperabilità delle banche dati consente l’attuazione del principio dell’unico invio, con evidenti vantaggi in termini di standardizzazione e semplificazione degli adempimenti, riduzione degli oneri di comunicazione, riduzione degli errori e delle omissioni, creazione di dati nativi digitali e tempestività dell’informazione. Inoltre, permette la condivisione delle informazioni e la verifica dei requisiti in tempo reale.

Inoltre, per garantire la piena ed efficace interoperabilità tra le banche dati, il legislatore ha previsto che l'omessa effettuazione, da parte del soggetto responsabile delle stesse, di quanto necessario a consentirne l’attuazione, sia utilizzato come elemento di valutazione della performance.

Applicazione nuove disposizioni per la semplificazione delle procedure

ANAC specifica che la completa applicazione delle nuove disposizioni normative sarà un processo definito per step successivi, che richiede il compimento progressivo delle seguenti attività:

  • individuazione dei dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito (in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la BDNCP) i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, oltre che i criteri e le modalità relative all’accesso e al funzionamento della Banca dati. Tutte queste operazioni verranno definite con provvedimento dell’Autorità d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l’Agenzia per l’Italia Digitale;
  • interventi sui sistemi esistenti volti a garantire la piena interoperabilità delle banche dati, secondo le modalità individuate da AgID con apposite Linee guida. Questo implica il coinvolgimento fattivo di altre amministrazioni (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, AgID) ed Enti certificatori (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.);
  • adeguamento delle piattaforme telematiche di negoziazione.

Modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione vigenti: istruzioni operative

In attesa dell’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 81, commi 1 e 2, del codice, l’Autorità conferma gli obblighi esistenti e le modalità di adempimento degli stessi, anche per evitare l’introduzione di un regime transitorio che potrebbe non essere confermato a sistema. Man mano che si procederà all’attuazione dei vari step del processo di adeguamento, l’Autorità individuerà e renderà noti al mercato gli adempimenti necessari a carico delle stazioni appaltanti e degli operatori economici, provvedendo all’aggiornamento degli atti vigenti, compresa la delibera n. 157/2016.

Completa attuazione delle nuove previsioni normative: cronoprogramma interventi

L’ANAC ha avviato le attività necessarie all’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 81, commi 1 e 2, del codice e all’adeguamento definitivo dei sistemi informatici. Già a partire dal mese di marzo 2022, sarà operativa la prima versione del FVOE che consentirà di svolgere le seguenti attività:

  • verifica del mantenimento dei requisiti in fase di esecuzione su aggiudicatario e subappaltatori, come richiesto dal nuovo articolo 81, comma 1, del codice dei contratti pubblici;
  • utilizzo del FVOE per tutte le procedure di affidamento;
  • istituzione dell’Elenco degli operatori economici già verificati previsti dall’articolo 81, comma 4-bis, del codice dei contratti pubblici, al fine di anticipare il più possibile gli effetti positivi collegati alla possibilità di riuso della documentazione acquisita nel FVOE.

Inoltre ANAC fa presente che, fino a successivo intervento dell’Autorità:

  • restano fermi tutti gli obblighi di comunicazione esistenti nei confronti dell’Osservatorio ai sensi degli articoli 29 e 81 del codice dei contratti pubblici;
  • nelle more del completo sviluppo dei servizi di interoperabilità tra le banche dati esistenti di tutti gli Enti certificanti, le verifiche del possesso dei requisiti in capo agli operatori economici saranno effettuate attraverso il FVOE utilizzando le funzionalità disponibili per gli utenti via web;
  • la delibera n. 157/2016 sarà aggiornata al fine di coordinare le indicazioni operative con la progressiva evoluzione dei servizi online.
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