Avviso di accertamento Agenzia delle Entrate: cosa fare

Controllo automatico, controllo formale, liquidazione imposte redditi a tassazione sperata: dome comportarsi in caso di comunicazione di irregolarità dal Fisco

di Redazione tecnica - 05/10/2021

Una delle comunicazioni più temute dai contribuenti è l’avviso di accertamento di irregolarità da parte del Fisco. C’è però una piccola consolazione: se il contribuente riconosce la correttezza degli esiti del controllo e regolarizza la propria posizione entro 30 giorni, può pagare una sanzione ridotta, oltre all’imposta oggetto della rettifica e i relativi interessi. Inoltre, ai sensi dell’art. 7-quater del D.L. n. 193/2016, il termine di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni e della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata è sospeso tra il 1° agosto e il 4 settembre di ogni anno.

Attenzione però: la riduzione delle sanzioni varia secondo la tipologia di controllo effettuata. Bisogna infatti distinguere tra:

  • controlli automatici;
  • controlli formali;
  • comunicazioni per la liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata.     

Controlli automatici dell'Agenzia delle Entrate

Il controllo automatico è effettuato ai sensi dell’art. 36-bis del DPR n. 600/1973 per le imposte sui redditi e dell’art. 54-bis del DPR n.633/1972 per l’Iva.

Il controllo automatico consente di:

  • correggere gli errori di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
  • correggere gli errori commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
  • ridurre le detrazioni d’imposta e/o le deduzioni dal reddito;
  • ridurre i crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge oppure non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
  • controllare la corrispondenza con la dichiarazione, le tempistiche dei versamenti di imposte, contributi e premi dovuti a titolo di acconto e saldo, oltre che delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta.

La regolarizzazione delle comunicazioni relative a controlli automatici va effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione o di quella definitiva emessa a seguito della eventuale rideterminazione delle somme a debito. 

In questo caso la sanzione è ridotta a 1/3 di quella ordinariamente prevista nei casi di omesso e tardivo versamento di imposte.
Se invece l’avviso viene inviato telematicamente all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione, il termine per il pagamento e usufruire della sanzione ridotta è di 90 giorni dalla trasmissione dell’avviso.

Controlli formali del Fisco

Il controllo formale delle dichiarazioni dei redditi è quello effettuato ai sensi dell’articolo 36-ter del DPR n. 600/1973.

Con questa tipologia di controllo, il Fisco verifica la conformità tra i dati esposti in dichiarazione e la documentazione conservata dal contribuente, i dati rilevabili nelle dichiarazioni presentate da altri soggetti o quelli forniti da enti esterni come enti previdenziali e assistenziali.

In questo caso il contribuente viene invitato dall’ufficio a esibire o trasmettere la documentazione attestante la correttezza dei dati dichiarati e a fornire chiarimenti, quando i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate e quelli in dichiarazione siano difformi.

Il controllo formale consente di:

  • escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d’acconto;
  • escludere in tutto o in parte le detrazioni d’imposta e le deduzioni dal reddito non spettanti;
  • determinare i crediti d’imposta spettanti;
  • liquidare la maggiore imposta e i maggiori contributi dovuti sull’ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificazioni relative allo stesso anno e allo stesso contribuente;
  • correggere errori di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.

La comunicazione degli esiti del controllo formale è inviata con raccomandata A/R al domicilio fiscale del contribuente che ha presentato la dichiarazione.

La regolarizzazione delle comunicazioni formali effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, con il pagamento dell’imposta dovuta, dei relativi interessi e della sanzione ridotta a 2/3 di quella ordinaria. La stessa riduzione è consentiIta in caso di rideterminazione dell’importo dovuto, se viene comunicato tempestivamente: l’importante è versare le somme residue entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione.

Redditi soggetti a tassazione separata

La liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata è l’operazione con la quale l’Agenzia delle Entrate determina l’imposta dovuta su determinati redditi assoggettati a un regime di favore, per i quali sono state già versate delle somme a titolo d’acconto (per esempio, il TFR e le indennità equipollenti, gli arretrati di lavoro dipendente o di pensione, etc).

Se emergono somme da versare, è inviata direttamente al contribuente una comunicazione contenente la richiesta di pagamento: se il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (oppure dalla data di eventuale rettifica dall’ufficio), non sono dovuti né interessi né sanzioni. Oltre tale lasso di tempo, sono dovuti entrambi. 

Come contestare un avviso di accertamento

Se il contribuente non ritiene corretto l’esito del controllo, può intraprendere le seguenti azioni:

Controllo automatico

Si possono contattare diversi canali:

  • ufficio dell’Agenzia delle Entrate, fornendo gli elementi comprovanti la correttezza dei dati dichiarati;
  • i numeri 800.90.96.96 oppure 06/96668907;
  • il servzio “Civis” sul portale dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • tramite Pec.

Nel caso di rettifica parziale, il termine per la riduzione della sanzione decorre dalla data di comunicazione della correzione da parte dell’ufficio. In questo caso, al contribuente viene consegnato un nuovo modello di pagamento con l’indicazione dell’importo rettificato.

Trascorso il termine per usufruire della riduzione della sanzione (30 giorni) e in assenza del versamento richiesto, l’ufficio intraprende il procedimento ordinario di riscossione per il recupero dell’imposta, dei relativi interessi e della sanzione nella misura piena (iscrizione a ruolo).

Controllo formale

Anche in questo caso il contribuente può segnalare all’ufficio di competenza, oppure online attraverso il canale Civis, eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente dall’ufficio stesso.

Se l’ufficio provvede alla rettifica parziale della comunicazione, il contribuente riceverà un nuovo modello di pagamento con le somme rideterminate. Effettuando il versamento entro 30 giorni dalla prima comunicazione, potrà usufruire della riduzione della sanzione. Diversamente, l’imposta verrà dovuta interamente, compresi sanzioni e interessi. 

Il “lieve inadempimento”

Con l’art. 3 del decreto legislativo n. 159/2015 è stato l’istituto del “lieve inadempimento”, applicabile entro 7 giorni di ritardo dal mancato versamento.

Queste le condizioni:

  • se si effettua il pagamento con un ritardo non superiore a 7 giorni, le sanzioni e gli interessi saranno iscritti a ruolo e commisurati all’importo pagato in ritardo;
  • se si effettua un insufficiente pagamento delle somme richieste con la comunicazione, non superiore al 3%, la frazione non pagata sarà iscritta a ruolo e le sanzioni e gli interessi verranno calcolati su tale frazione.

L’iscrizione a ruolo non viene eseguita in caso di ravvedimento operoso, che va effettuato entro 90 giorni dalla scadenza.

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