Bando Tipo 1/2023: ANAC aggiorna le FAQ

Aggiornate domande e risposte relative al Bando Tipo n. 1/2023 sulla procedura aperta per l’affidamento di servizi e forniture soprasoglia

di Redazione tecnica - 11/04/2024

Avvalimento

6.1 Quali sono gli adempimenti a carico del concorrente e della stazione appaltante in caso di indicazione di un costo della manodopera inferiore a quello indicato nel bando di gara?

L’articolo 108, comma 9, del codice prevede che l’operatore economico indichi, a pena di esclusione, i costi della manodopera. L’articolo 110, comma 1, del codice impone alle stazioni appaltanti di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta che appaia anormalmente bassa in base ad elementi specifici, ivi compresi i costi della manodopera dichiarati in offerta. L’articolo 41, comma 13, prevede che i costi della manodopera siano scorporati dall’importo assoggettato al ribasso, chiarendo che l’operatore economico ha la possibilità di dimostrare che il ribasso complessivo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Ciò posto, nel caso di previsione di un costo della manodopera inferiore rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante, la stessa è tenuta ad effettuare la verifica di anomalia dell’offerta, mentre l’operatore economico ha l’onere di dimostrare che il ribasso offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, ferma restando l’impossibilità di offrire giustificazioni in relazione ai trattamenti minimi inderogabili stabiliti dalla legge.

Al fine di assicurare l’effettività della verifica di congruità garantendo la massima tempestività nell’affidamento, le stazioni appaltanti possono inserire nella lex specialis apposite clausole volte a suggerire agli operatori economici di specificare, già al momento della presentazione dell’offerta, gli elementi organizzativi che giustificano l’eventuale ribasso sul costo della manodopera. Si precisa che la mancata o incompleta indicazione, da parte degli operatori economici, degli elementi giustificativi richiesti nel bando di gara non dà luogo all’esclusione, né all’attivazione della procedura di soccorso istruttorio. In tal caso, infatti, la stazione appaltante sarà tenuta a richiedere per iscritto all’operatore economico le spiegazioni sui costi proposti ai sensi dell’articolo 110, comma 2, del codice, assegnando allo stesso un termine non inferiore a quindici giorni.

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